Lavori antisismici, il 110% e la cessione del credito
I lavori antisismici prevedono lo sconto in fattura e la cessione del credito e raggiungono la detrazione del 110%. Le novità del decreto Rilancio accrescono l’interesse sulla misura per i lavori di ristrutturazione su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3. La detrazione fiscale spetta anche in caso di demolizione e ricostruzione, se si migliora la classe di rischio sismico dell’edificio. Ad introdurlo è il comma 4, articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, che prevede l’aliquota della detrazione ordinaria sugli edifici da luglio 2020 a dicembre 2021. Il limite massimo di spesa detraibile è 96.000 euro, da moltiplicare per il numero di edifici se i lavori sono in condominio. I lavori di adeguamento antisismico sono: adozione di misure antisismiche, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona sismica 1 e 2), con interventi in particolare sulle parti strutturali, che possono essere realizzati anche su complessi di edifici collegati strutturalmente e centri storici; interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, dove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento. Sono incluse anche le spese per la redazione dei documenti. L’elenco dei documenti per la detrazione è contenuto nella guida dell’Agenzia delle Entrate.
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