ABF non è alternativo al ricorso al fondo interbancario
L’obbligazionista subordinato, coinvolto nella crisi di una delle cosiddette “quattro banche”, che senza averne i requisiti abbia chiesto l’indennizzo diretto al Fondo interbancario, può comunque ricorrere all’arbitrato, non valendo nel suo caso il criterio della “alternatività” della scelta previsto dalla legge per favorire il ristoro certo di soggetti con precisi limiti di reddito e patrimonio. Il sistema normativo delineato per la gestione delle crisi di Banca Marche, Banca Etruria, Cari Ferrara e Cari Chieti (legge n. 208/2015, Dl n. 59/2016, Dpcm n. 82/2017, Dm n. 83/2017), infatti, permette solo agli obbligazionisti subordinati entro i 100mila euro di patrimonio e i 35 mila euro di reddito di ricorrere alla procedura diretta forfetaria per l’indennizzo da parte del fondo di solidarietà. L’”alternatività” della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non sussiste invece quando l’investitore non abbia i requisiti previsti «in tal caso essendo egli carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente alternativo».
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