AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DEMOGRAFICI SOTTOSTANTI LA NORMATIVA PREVIDENZIALE
Negli ultimi trent’anni le normative in materia previdenziale volte alla razionalizzazione della spesa sociale sono state molteplici. Tra queste hanno assunto particolare valenza e chiamato in causa l’Istat la Legge sulla Revisione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo (Art. 1, comma 11, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, comma 15, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247) e la Legge sull’Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (Art. 12, commi 12 bis-12 quinquies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).
Entrambi i provvedimenti, richiedenti l’impegno dell’Istat per elaborare informazioni specifiche sulla base delle proprie fonti ufficiali, sono stati oggetto di modifica tramite l’introduzione dall’art. 24, comma 16, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni. Grazie a tali provvedimenti gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale. Lo stesso dicasi per i requisiti anagrafici per l’accesso al pensionamento che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono adeguati all’incremento della speranza di vita, con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019 e biennale successivamente alla predetta data.
Il presente documento ha lo scopo di rendere pubblica la metodologia con la quale sono aggiornati i parametri demografici di interesse previdenziale, sia per quanto riguarda la speranza di vita a 65 anni sia per quel che riguarda gli input demografici presenti nelle formule di calcolo dei coefficienti di trasformazione.
È opportuno ricordare che l’Istat produce ufficialmente i parametri demografici in oggetto (e le informazioni di carattere economico riguardo al tasso di variazione del Prodotto interno lordo) affinché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto, possano procedere all’istruttoria di formazione dei previsti decreti ministeriali e, nel caso specifico dei coefficienti di trasformazione, anche a produrne materialmente la revisione. Rispetto a tale ultima attività, si sottolinea che essa non è di competenza istituzionale dell’Istat che si limita a mettere a disposizione i dati demografici necessari, ottenuti in conformità a riconosciuti standard di scientificità e trasparenza.
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