Aiuti di Stato, la disposizione quadro sulla concessione degli incentivi
di Alvise Benedetti, Amalia Luzzati Il Sole 24 Ore , Estratto da “Edicola Fisco”, 15 febbraio 2024, p. 47-53
Le condizioni per il riconoscimento degli incentivi di natura fiscale ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato |
Negli ultimi anni, in considerazione della crisi economica fortemente acuita dagli effetti della pandemia da Covid-19 e del conflitto Russo Ucraino, si è assistito ad un significativo intervento della Stato a sostegno delle imprese mediante lo strumento dell’incentivazione.
La progressiva stratificazione degli interventi ha reso il sistema agevolativo vigente estremamente frammentato e tale da ingenerare incertezze giuridiche e gravi inefficienze. Si pone dunque l’esigenza di coordinamento delle diverse novità normative sugli incentivi con la disciplina vigente, nonché di salvaguardia del primato del diritto dell’Ue, al cui rispetto la politica fiscale nazionale, come noto, deve necessariamente essere improntata.
In quest’ottica, in merito alla riforma della fiscalità internazionale in commento è verosimile che meccanismi di coordinamento e raccordo con la normativa nazionale verranno previsti nell’ambito di una più ampia e sistematica revisione degli incentivi alle imprese, finalizzata alla realizzazione di un “Codice degli incentivi”, che il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell’articolo 3 della legge Delega 160/2023 (Relazione illustrativa del Ddl n. 571 -Revisione del sistema di incentivi alle imprese).
Quanto al rapporto con l’ordinamento dell’Unione europea, pur non essendo necessaria una previsione in tal senso, l’articolo 4 del Dlgs 209/2023 qui in commento - in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere g), h) e i), della legge Delega 111/2023 - si pone l’obiettivo di adottare una politica di incentivi fiscali conforme alla disciplina euro-unitaria in materia di aiuti di Stato.
In particolare, l’articolo 4 dispone che la fruizione degli incentivi fiscali in favore dei titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo aventi sede o stabile organizzazione in Italia, compresi quelli già vigenti, sia condizionata al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato nonché all’autorizzazione preventiva da parte della Commissione europea, nei casi previsti dalla normativa stessa.
Più precisamente, la norma in esame opera un espresso rinvio, innanzitutto, all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (“Tfue”), ai sensi del quale gli aiuti concessi mediante risorse pubbliche che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, sono incompatibili con il mercato interno. Nel prosieguo ci si soffermerà dunque sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni in tema di aiuti di Stato, a cui l’articolo 4 si riferisce.
Gli elementi costitutivi dell’aiuto di Stato
Ai fini della configurazione di una misura (nel caso di specie un incentivo) come aiuto di Stato l’articolo 107 Tfue richiede la coesistenza dei seguenti elementi costitutivi:
la misura deve essere concessa mediante risorse pubbliche;
la misura deve conferire alle imprese un vantaggio economico;
il vantaggio deve essere selettivo;
deve falsare o rischia di falsare la concorrenza incidendo negativamente sugli scambi tra Stati membri.
Utili delucidazioni sull’interpretazione dei menzionati presupposti si traggono dalla “Comunicazione sulla nozione di aiuto” della Commissione europea, che riflette la prassi applicativa della medesima Commissione europea, nonché i dettami della Corte di Giustizia dell’Ue in tema.
Venendo all’esame dei vari elementi, si evidenzia che nel novero delle risorse statali rientrano molteplici forme di entrate fiscali e contributive, riconducibili a riduzioni o esenzioni concesse dallo Stato, quali le ipotesi di riduzione della base imponibile o dell’imposta dovuta attraverso extra- deduzioni, esenzioni, crediti di imposta.
È altresì frequente, in caso di misure fiscali, ravvisare il requisito del conferimento di un vantaggio all’impresa, che può essere costituito da un esonero da un onere economico o contributivo.
Si richiede poi che il vantaggio abbia natura selettiva, essendo rivolto solo ad alcune imprese o ad alcuni settore del mercato dello Stato membro (cd. selettività materiale) o esclusivamente a parti del territorio di uno Stato membro (cd. selettività regionale). Tale aspetto assume particolare rilievo, in quanto tra gli obiettivi che si prefigge il decreto legislativo in esame vi è lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale, mediante un sistema di agevolazioni fiscali finalizzato al sostegno degli investimenti.
In concreto, la valutazione sulla sussistenza del requisito della selettività di un incentivo fiscale è spesso dirimente per valutare se esso soggiace alle norme in materia di aiuti di Stato (e all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea ivi previsto).
Alla luce della giurisprudenza in tema e della Comunicazione sulla nozione di aiuto, l’analisi del carattere selettivo di una misura può essere suddivisa in tre fasi:
a prima fase si basa sull’individuazione del c.d. sistema di riferimento, inteso come il sistema normativo applicabile in via generale a una determinata fattispecie, avendo riguardo, tra l’altro, alla base imponibile, ai soggetti passivi, all’evento imponibile e alle aliquote fiscali. In pratica, quindi, nel campo fiscale il sistema di riferimento corrisponde, in linea di principio, al tributo stesso. Nell’ambito di indagine sul sistema di riferimento in tema di imposte dirette assume rilievo esclusivamente il diritto nazionale;
la seconda fase consiste nel verificare se dalla misura in questione traggano beneficio alcune imprese o la produzione di alcuni beni o servizi rispetto ad altre imprese, collocate in una situazione di diritto e di fatto analoga rispetto all’obiettivo intrinseco del sistema di riferimento.
laddove le due fasi di indagine diano esito positivo - essendosi riscontrata, in relazione alla misura fiscale in questione, una deroga al sistema di riferimento e dunque una “selettività a prima vista” - si esaminano le motivazioni sottese alla deroga ravvisata.
La natura selettiva di una misura può escludersi, ad esempio, se la deroga al sistema di riferimento è giustificata “dalla natura o dalla struttura generale del sistema”, ovvero, come chiarito dalla Corte di Giustizia, nel caso in cui “discenda direttamente dai principi informatori o basilari del sistema tributario”. Inoltre, devono ritenersi ammissibili (e dunque non sono soggette alle norme in materia di aiuti di Stato) le misure selettive adottate al fine di contrastare la frode e l’evasione fiscale o di salvaguardare l’ottemperanza agli obblighi contabili, la buona gestione amministrativa, il principio della neutralità fiscale, la natura progressiva dell’imposta sul reddito e la sua logica redistributiva e l’obiettivo di ottimizzare il recupero dei debiti tributari. Sono escluse dall’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato anche le misure di trattamento fiscale preferenziale rivolte alle società cooperative, in quanto quest’ultime non possono essere considerate in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella delle società commerciali. Non presentano natura selettiva nemmeno le misure fiscali volte a garantire la neutralità fiscale per investimenti in fondi o società di investimento collettivo, e a ridurre la doppia imposizione secondo i principi generali del sistema tributario di riferimento, senza avvantaggiare determinati organismi di investimento collettivo o tipi di investimenti.
L’inapplicabilità della disciplina in tema di aiuti di Stato vale anche per le misure di condono fiscale, aventi carattere generale nella misura in cui:
ad esse possa accedervi ogni impresa indipendentemente dalla sua dimensione o dal settore in cui opera;
esse non siano subordinate ad una selettività di fatto a beneficio di determinate imprese o segmenti di mercato;
esse non siano sottoposte all’esercizio di alcun potere discrezionale di intervento sulla concessione o sull’intensità della misura da parte dell’amministrazione tributaria; 4. esse non implichino la rinuncia all’accertamento.
Particolare attenzione è stata prestata dalla Commissione ai cd. Rulings fiscali, vale a dire gli accordi tra l’amministrazione fiscale e il contribuente che, in base alla definizione fornita dalla Comunicazione sulla nozione di aiuti, sono volti a “determinare anticipatamente l’applicazione del regime fiscale generale ad un caso particolare, alla luce dei fatti e delle circostanze specifiche ad esso connessi”.
In particolare, secondo l’impostazione seguita dalla Commissione in recenti procedimenti, tali accordi potrebbero conferire un vantaggio selettivo nelle ipotesi in cui diano luogo a una riduzione dell’onere fiscale a causa dell’erronea applicazione della normativa fiscale nazionale o non siano accessibili a tutte imprese collocate in un’analoga situazione di diritto o di fatto. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, si precisa che la natura selettiva si ravvisa anche a fronte del conferimento, mediante tali accordi, di un trattamento contributivo maggiormente vantaggioso per alcuni contribuenti rispetto ad altri soggetti che versano in una situazione di fatto e di diritto assimilabile. Si tratta, ad esempio, del caso in cui, un accordo sui prezzi di trasferimento non preveda condizioni di libera concorrenza, determinando i prezzi in maniera non corrispondente alle condizioni di mercato.
Infine, per quanto attiene alle transazioni fiscali tra i contribuenti e l’amministrazione tributaria relativi all’importo dell’imposta dovuta, la Commissione ne ammette l’utilizzo solo ed esclusivamente qualora la riduzione dell’imposta sia chiaramente giustificata e non sia sproporzionata a favore del contribuente.
Il procedimento di notifica dell’incentivo fiscale alla Commissione europea
Dalla qualificazione di una misura fiscale come aiuto di Stato, alla luce dei criteri sovraesposti, discende l’obbligo di notifica alla Commissione europea (fatto salvo il caso in cui la misura ricada nell’ambito di applicazione del cd.
Regolamento Gber e/o “de minimis”). In tal senso, l’articolo 4 in commento dispone che gli incentivi fiscali ivi previsti siano concessi, oltreché in ossequio alla disciplina in materia di aiuti di Stato, a condizione che essi siano stati preventivamente autorizzati dalla Commissione europea a norma dell’articolo 108, paragrafo 3 Tfue.
Sotto il profilo procedurale, si rileva, in estrema sintesi che, a seguito della notifica effettuata dallo Stato membro ai sensi del Regolamento (Ue) 2015/2282, la Commissione svolge l’esame preliminare entro “due mesi dal ricevimento della notifica completa”. Tuttavia, in pratica la durata media della fase preliminare è assai più lunga. L’esame preliminare può concludersi con l’adozione da parte della Commissione di una decisione, mediante la quale si accerta che la misura:
non costituisce aiuto di Stato;
costituisce aiuto ma non desta dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno (decisione di non sollevare obiezioni);
è di dubbia compatibilità con il mercato interno, avviando un procedimento di indagine formale (decisione di avvio del procedimento d’indagine formale).
Il procedimento di indagine formale dovrebbe concludersi, “per quanto possibile”, entro 18 mesi dall’avvio. Si tratta, tuttavia, di un termine prorogabile di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Qualora, all’esito del procedimento, la Commissione non sia giunta a escludere la configurabilità della misura come aiuto ovvero l’insussistenza di dubbi sulla compatibilità con il mercato interno, essa potrà subordinare la decisione a condizioni che consentano di considerare l’aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi volti a controllare il rispetto della decisione stessa (decisione condizionale), ovvero dichiarare la misura incompatibile con il Tfue (decisione negativa).
In caso di violazione dell’obbligo di notifica preventiva di una misura di aiuto (c.d. aiuto illegale), la Commissione può avviare un procedimento per accertarne la compatibilità con le norme del Trattato. Nelle more del procedimento, lo Stato membro può essere obbligato a sospendere l’erogazione dell’aiuto concesso illegalmente, nonché, in circostanze eccezionali, a recuperarlo a titolo provvisorio, fino all’adozione da parte della Commissione della decisione finale. Laddove, all’esito del procedimento, venga stabilita l’incompatibilità dell’aiuto già concesso con il Tfue ordinandone il recupero, lo Stato membro interessato, nel rimuovere la misura, può essere tenuto, tra l’altro, ad intervenire abrogando la norma interna che si pone in violazione della disciplina sugli aiuti di Stato.
Sul punto, si evidenzia che il termine di prescrizione decennale per il recupero da parte della Commissione di misure fiscali costituenti aiuti illegali, per ogni esercizio di bilancio, decorre dalla data in cui è dovuta l’imposta.
Il Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento Gber”)
Ai sensi dell’articolo 4 in commento, la fruizione degli incentivi fiscali è riconosciuta a condizione che essi siano stati preventivamente autorizzati da parte della Commissione nei termini sovraesposti (articolo 4 lettera a) o siano esentati dall’obbligo di notifica (e dunque di autorizzazione preventiva) in base alla disciplina in euro-unitaria in materia (articolo 4 lettere b) e c).
Tra i regolamenti di esenzione in vigore, il Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento Gber”) rappresenta il provvedimento di riferimento in quanto destinato alle imprese operanti nella generalità dei settori economici. In estrema sintesi, partendo dall’evidenza dell’esistenza di alcune carenze di mercato in determinati settori, sono ammessi gli aiuti di Stato che soddisfano specifiche condizioni calibrate per ciascun ambito economico (le “categorie”), per perseguire obiettivi di interesse comune. Nel Regolamento Gber sono pertanto sistematizzate alcune condizioni affinché siano concessi aiuti di Stato in esenzione di notifica, minimizzando gli effetti distorsivi sulla concorrenza e garantendo al contempo trasparenza nella concessione.
La versione attualmente vigente del Regolamento Gber è stata modificata dal Regolamento (Ue) 2023/1315 della Commissione, i cui effetti sono decorsi dal 1/7/2023 e si compone di quattro Capi.
Al Capo I “Disposizioni comuni” sono prescritti i criteri e le condizioni generali affinché una misura rientri in regime di esenzione. Nella pratica fiscale, si riscontra il rinvio nella normativa o nella prassi ministeriale all’articolo 2 “Definizioni” per rimandare o mutuare alcune nozioni; per esempio, ai fini del credito d’imposta per investimenti al Mezzogiorno (articolo 1, commi 98 e ss., legge 208/2015).
Il Capo II “Controllo” disciplina le procedure di controllo degli aiuti concessi dagli Stati membri.
Il Capo III “Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti” tratta analiticamente le condizioni di applicabilità delle diverse categorie di aiuto in regime di esenzione. Il Capo IV “Disposizioni finali” con alcuni articoli di raccordo chiude il regolamento. Si ricorda, a tal proposito, che la versione attualmente in vigore si applica fino al 31 dicembre 2026.
In seguito all’emergenza pandemica del 2020, il Regolamento Gber ha subito cinque modifiche che ne hanno esteso il perimetro di compatibilità. Con le nuove modifiche si è accentuato l’orientamento verso il perseguimento di obiettivi digitali e verdi del mercato Ue. Peraltro, in virtù della proroga al 31 dicembre 2026 del Gber, sono stati adeguati alcuni limiti e condizioni per far fronte ai livelli di inflazione contingenti.
Per individuare i destinatari degli aiuti in regime Gber, occorre fare riferimento alla nozione di Pmi indicata nell’Allegato I del Regolamento Gber. In estrema sintesi, il grado di ammissibilità di un aiuto (massimale e intensità) è discriminato in base alla dimensione del beneficiario, basato su alcuni fattori dimensionali. Il beneficiario di un aiuto non è rappresentato dal soggetto giuridico destinatario, ma dall’insieme delle imprese ad esso unite (costitutive di un “gruppo”). In via generale, per quantificare la dimensione del “gruppo”, occorre tenere integralmente in considerazione i fattori dimensionali delle imprese unite da un rapporto di collegamento (controllo di fatto o di diritto), cui vanno aggiunti pro-quota i fattori dimensionali delle imprese direttamente associate (con una partecipazione non superiore al 50% e almeno pari al 25%) al soggetto giuridico intitolato dell’aiuto o ad una sua impresa collegata. Non sono previste delle limitazioni territoriali per l’individuazione della Pmi; pertanto, l’analisi va estesa anche ai soggetti esteri. Tendenzialmente, tutte le categorie di aiuto garantiscono misure di maggior favore alle Pmi. Infine, in via generale, gli aiuti in regime Gber sono preclusi ai beneficiari in uno stato finanziario di difficoltà.
Il campo di applicazione del regolamento Gber copre differentemente 16 categorie di aiuto. Data la specificità di ciascuna categoria di aiuto, le disposizioni ad esse riferite sono sistematizzate al Capo III del regolamento. Per ciascuna categoria e casistica sono definiti nel dettaglio: il campo oggettivo di applicazione, i beneficiari, lo strumento di aiuto, l’intensità massima e i massimali di aiuto.
Affinché un aiuto benefici del regime di esenzione, gli Stati devono renderne pubbliche le informazioni di sintesi. In caso di aiuti non concessi sotto forma di sovvenzione diretta, deve essere indicato l’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto, ossia il controvalore finanziario dello stesso al momento della concessione. Ai fini del monitoraggio degli aiuti, per data di concessione degli aiuti in regime Gber, si intende la data in cui al beneficiario è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, a norma del regime giuridico nazionale applicabile.
Per garantire il rispetto del requisito della trasparenza, inoltre, gli aiuti devono caratterizzarsi per prevedere un effetto di incentivazione. In linea generale, ciò è garantito se la richiesta è presentata dal beneficiario prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività in questione. Ne consegue che gli aiuti sono ammissibili solo se concessi prima dell’inizio delle attività eleggibili da parte del beneficiario.
Con specifico riferimento agli aiuti automatici sotto forma di agevolazioni fiscali, l’effetto incentivante si ritiene soddisfatto se:
la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;
la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.
Una volta accordato l’aiuto in regime Gber, il beneficiario deve verificare il rispetto del requisito del cumulo nel caso in cui sullo stesso progetto sovvenzionato si sovrappongano altri aiuti.
In linea generale, nel caso in cui gli aiuti Gber si dovessero combinare con finanziamenti concessi da organismi dell’Unione europea non controllati dagli Stati membri, quest’ultimi non concorrono all’incremento dei benefici concessi all’impresa in regime Gber. Tuttavia, l’importo combinato dei finanziamenti ricevuti dai diversi enti non deve superare il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione. Diversamente, nel caso in cui gli aiuti in Gber si dovessero combinare in tutto o in parte con altri aiuti di Stato (per esempio gli aiuti “de minimis”), il cumulo è ammesso nella misura in cui non porti al superamento delle condizioni di aiuto più favorevoli applicabili in base al Gber.
I c.d. Regolamenti “de minimis”
I regolamenti di importanza minore “de minimis”, rientrano tra gli aiuti di Stato orizzontali come gli aiuti concessi dal Regolamento Gber. Si differenziano da quest’ultimi perché non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107(1) del Tfue per essere propriamente classificati come aiuti di Stato. Si assume, infatti, che i finanziamenti degli Stati non possano integrare il requisito di incidere sulla concorrenza del mercato unico, se concessi non oltre ad importo prestabilito in un determinato arco temporale.
Il regolamento “de minimis” di maggiore interesse per la generalità delle imprese è il Regolamento (Ue) n. 2831/2023 (c.d. “Regolamento “de minimis””) che a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il Regolamento (Ue) n. 1407/ 2013. A questo proposito, è verosimile che il Legislatore dovrà intervenire per adeguare il rimando della lettera c) dell’articolo in commento, sostituendo al regolamento 1407/2013, il regolamento 2831/2023.
In virtù della specificità di alcuni settori economici, sono attualmente in vigore anche i seguenti regolamenti “de minimis”: il Regolamento (Ue) n. 1408/2013, destinato alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; il Regolamento (Ue) n. 717/2014, destinato alle imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura; e il Regolamento (Ue) n. 2832/2013, destinato alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale in qualsiasi settore (“Sieg”).
Il campo di applicazione del Regolamento “de minimis” comprende la generalità delle imprese, salvo le imprese che tendenzialmente operano nei settori sopracitati e all’esercizio di alcune attività economiche espressamente indicate dal Regolamento “de minimis”.
A partire dal 1° dicembre 2024, il nuovo Regolamento “de minimis” ha innalzato il massimale di aiuti spettanti per impresa a 300.000 euro, in luogo del precedente limite di 200.000 euro previsto dal Regolamento n. 1407/2013.
Tale novità rappresenta la modifica più rilevante, resasi necessaria per neutralizzare il fenomeno dell’inflazione contingente e attesa lungo il periodo di validità del nuovo Regolamento che sarà applicabile fino al 31 dicembre 2030.
L’arco temporale per valutare il rispetto del suddetto massimale è stabilito in tre anni, da valutare su base mobile. Un’impresa può quindi ricevere aiuti di regime “de minimis” per un importo globale non superiore a 300.000 in tre anni.
Con riferimento all’applicazione del meccanismo della base mobile, si evidenzia che ai fini del nuovo Regolamento “de minimis” occorre tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nei tre anni precedenti a quello di ricezione dell’aiuto. Quest’ultima previsione rappresenta la seconda novità significativa del nuovo Regolamento “de minimis”. Nella precedente formulazione, la base mobile si valutava con riferimento agli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Si auspicano chiarimenti esemplificativi di applicazione del nuovo meccanismo su base mobile, in virtù del coordinamento con il precedente.
Come chiarito dalla circolare n. 22 del 2023 dell’agenzia delle Entrate, per esercizio finanziario si intende il periodo d’imposta dell’impresa.
Come previsto dal Regolamento Gber, anche per il Regolamento “de minimis” il momento di concessione dell’aiuto coincide con la data dell’atto giuridico con il quale è accordato. Non assume rilevanza, pertanto, il momento di effettivo beneficio finanziario, ma assume rilevanza l’atto giuridico di concessione. Per gli aiuti concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.
In caso di operazioni straordinarie di aggregazione societaria o aziendale, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti all’aggregazione. Restano legittimi, tuttavia, gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima dell’aggregazione. Al contrario, in caso di scissione di un’impresa, l’importo degli aiuti concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Anche per gli aiuti “de minimis” sono previste specifiche disposizioni per evitare che dalla combinazione di diversi aiuti di fonte diversa sui medesimi costi ammissibili si eludano i massimali previsti.
In primo luogo, gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti concessi da altri regimi “de minimis”, nel rispetto, tuttavia, dei massimali più bassi previsti.
Diversamente, in caso di cumulo con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio, è necessario rispettare le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione. Gli aiuti “de minimis” non direttamente riconducibili a specifici costi ammissibili, invece, possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
Il destinatario degli aiuti “de minimis” è la c.d. “impresa unica”. Tale nozione si distingue da quella di Pmi valevole per i regimi Gber, in quanto per l’individuazione del beneficiario occorre tener conto, in via generale, solo dei rapporti di collegamento (giuridici o di fatto) esistenti tra il soggetto giuridico che riceve gli aiuti e altre imprese.
Ai fini del Regolamento “de minimis”, tuttavia, i rapporti di collegamento tra le imprese assumo rilevanza se circoscritti alle sole imprese stabilite all’interno dello stesso Stato. In merito, il Ministero dello Sviluppo Economico, Commissione per la determinazione della dimensione aziendale, in occasione della ventesima riunione del 30 maggio 2017, con la risposta al quesito n. 73, ha precisato che “nell’applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (Ue) n. 1407/2013, è possibile ignorare i rapporti di collegamento/associazione con imprese localizzate in un Paese diverso dall’Italia. Per fare un esempio limite, due imprese italiane, fra loro indipendenti, ma entrambe possedute al 100% dalla stessa impresa di diritto tedesco, saranno considerate due “imprese autonome””. Pertanto, due imprese sorelle localizzate nello stesso Stato membro, ma unite da un rapporto di collegamento con una controllante estera non costituiscono impresa unica. Nel campo di applicazione del regolamento Gber, invece, le tre imprese dell’esempio precedente rientrerebbero nel campo di osservazione dei criteri dimensionali di Pmi.
Il Registro nazionale aiuti di Stato
In conformità agli indirizzi europei di trasparenza degli aiuti e di controllo, a partire dal 12 luglio 2017 l’Italia ha reso operativo il Registro nazionale aiuti di Stato (Rna).
Con l’istituzione del Rna, lo Stato italiano ha accentrato in un’unica banca dati le seguenti informazioni:
Gli aiuti di Stato concesso ad un singolo beneficiario al di fuori di un regime di aiuti;
Gli aiuti di Stato in regime di esenzione dalla notifica come il Gber;
Gli aiuti in regime “de minimis”. Per gli aiuti “de minimis” concessi ai sensi del Regolamento (Ue)
n. 1408/2013 e Regolamento (Ue) n. 717/2014 continuano a valere i rispettivi registri, ma sono previsti dei meccanismi di integrazione e interoperabilità;
Gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale;
L’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero (c.d. “elenco Deggendorf”).
Negli ultimi anni, inoltre, nel Rna sono stati registrati anche gli aiuti concessi ai sensi del c.d. “Temporary Framework Covid-19” e del c.d. “Temporary Framework Ucraina”.
L’Rna, pertanto, agevola i soggetti concedenti nelle attività di verifica preventiva del rispetto dei requisiti dei potenziali soggetti beneficiari e le imprese nel monitorare il rispetto delle condizioni di aiuto previste da ciascun regime.
In via generale, la registrazione degli aiuti nel Rna deve intervenire prima della loro concessione. Tuttavia, per gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (aiuti “automatici” o “semi-automatici”), la registrazione nel Rna avviene nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. In tali casi, il momento di concessione dell’aiuto è anch’esso posticipato all’esercizio finanziario di registrazione nel Rna.
Con riferimento a quest’ultima casistica, gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel Rna nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
Nota bene
Si ricorda che per gli aiuti “automatici” o “semi-automatici” l’inadempimento degli obblighi di registrazione determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale. Infine, si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 125 quinquies, della legge 124/2017, gli aiuti di Stato e gli aiuti “de minimis” contenuti nel Rna non sono oggetto degli obblighi informativi previsti dai commi 125 e ss. del medesimo articolo.
In conclusione, da un punto di vista operativo, giova rilevare che, in virtù del vincolo di subordinazione delle misure fiscali al rispetto delle norme sugli aiuti di Stato previsto dall’articolo 4, è auspicabile che le imprese beneficiarie provvedano a verificare l’avvenuta notifica o autorizzazione della Commissione europea, ove richiesta. Ciò anche al fine di scongiurare il rischio di dover restituire gli aiuti ricevuti, maggiorati degli interessi legali, in esecuzione dell’ordine di recupero indirizzato dalla Commissione europea allo Stato membro.
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