Banche: all'omessa informazione corrisponde la presunzione di danno
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7932/2023 ha ribadito (escludendo la necessità di rimessione dell'indirizzo alle Sezioni Unite) il principio in forza del quale il nesso di causalità tra mancato adempimento degli obblighi informativi gravante sulla banca ed il danno patito dall'investitore può essere ricavato in via presuntiva.
Anche l'investitore speculativamente orientato, infatti, ha il diritto a conoscere i rischi connessi all'ambito delle operazioni che intende intraprendere, per indirizzare il proprio rischio.
Alla banca è riconosciuto il diritto alla prova contraria, purché non si fondi sulla mera indicazione della propensione alta al rischio da parte dell'investitore.
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