Banche e amministratori non esecutivi: quali responsabiità
La sentenza Cassazione Civile, Sez. II, 19 maggio 2022, n. 16275 – Pres. Manna, Rel. Varrone è tornata sul tema dell'individuazione del perimetro di responsabilità degli amminsitratori non esecutivi delle banche.
La Cassazione ha ricordato come l’art. 2381 c.c. nel prevedere l’obbligo per gli amministratori di società di “agire in modo informato”, vada letto in una duplice prospettiva rispetto ad iniziative attive degli amministratori, di prevenzione o contrasto a situazioni di criticità aziendale, e al dovere di informarsi, attuato attraverso tutti i poteri della carica, e funzionale al suddetto dovere di azione.
Il tutto tenuto conto dell'obiettivo di contrasto alle irregolarità e della valenza pubblicistica che deriva dall'essere, le banche, soggetti sottoposti a vigilanza.
Pertanto, non può sussistere una distinzione apprezzabile tra amminsitratore esecutivo e non - esecutivo.
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