Bonus Facciate 2020: come funziona la detrazione?
Da mesi non si fa altro che parlare del Bonus Facciate 2020, l’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, il quale consiste nella detrazione del 90% degli importi sostenuti per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici, senza limiti massimi di spesa. Ma come funziona la detrazione e quali sono i lavori ammessi? E soprattutto, la detrazione fiscale prevista dal Bonus Facciate è ammessa anche per le spese sostenute per la rimozione della pavimentazione esistente, l'impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione, la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura e la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura? A sciogliere ogni dubbio interpretativo sulle spese che possono accedere alla detrazione fiscale del 90% istituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 411 del 25 settembre 2020. Come prima cosa è bene ricordare qual è il presupposto per usufruire dell’agevolazione, ossia che può essere utilizzata per le spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Inoltre, possono accedere al bonus facciate: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa. In più, devono: possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie) e detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Relativamente al quesito iniziale, la circolare attuativa 14 febbraio 2020, n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la detrazione spetta esclusivamente per gli interventi realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi. Per cui sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale”. In definitiva, il Bonus Facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura. Infine, per quanto riguarda le modalità di utilizzo del già citato bonus, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i soggetti potranno usufruirne sotto forma di: sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari e tramite cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.
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