Chiusa istruttoria su uova pasquali, le società di Chiara Ferragni verseranno 1,2 milioni di euro all’impresa sociale “I Bambini delle Fate”
L’istruttoria era stata avviata nei confronti delle società riconducibili all’influencer (Fenice, Tbs Crew e Sisterhood) e di Cerealitalia, società produttrice del dolce e titolare del marchio “Dolci Preziosi”. Anche da Cerealitalia 100mila euro a “I Bambini delle Fate”.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l’istruttoria aperta lo scorso gennaio sulla diffusione delle comunicazioni commerciali con cui sono state pubblicizzate le uova “griffate Ferragni” in occasione delle festività pasquali 2021 e 2022. Il procedimento era stato avviato nei confronti delle società Fenice S.r.l., TBS Crew s.r.l. e Sisterhood S.r.l. (titolari dei marchi e dei diritti relativi alla personalità della signora Chiara Ferragni) e di Cerealitalia Industrie Dolciarie s.p.a. (titolare del marchio “Dolci Preziosi”). Alla vendita del dolciume era associata un’iniziativa benefica a favore dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate”.
Tramite l’istruttoria, l’Autorità intendeva verificare se le informazioni potessero indurre i consumatori a ritenere che, acquistando le uova “griffate Ferragni”, avrebbero contribuito a sostenere economicamente l’impresa sociale “I Bambini delle Fate”.
Tutte le società parti del procedimento hanno presentato impegni che sono stati valutati positivamente e resi vincolanti nei loro confronti dall’Antitrust. L’impegno più rilevante prevede che siano devoluti a “I Bambini delle Fate”, nell’arco di tre esercizi finanziari, almeno 1,3 milioni (ovvero il 5% dei rispettivi utili distribuibili, con un minimo complessivo di 1,2 milioni per il triennio, da parte delle società Fenice e TBS; 100.000 euro da parte di Cerealitalia). Si tratta di una misura idonea a ristorare i consumatori che, acquistando il prodotto, volevano fornire un contributo economico a “I Bambini delle Fate”.
Le società si sono inoltre impegnate a separare in modo netto e permanente le attività con finalità commerciali (promozione e vendita di prodotti e/o servizi) da quelle con finalità benefiche, in modo da eliminare alla base ogni rischio di diffondere comunicazioni commerciali non corrette sull’eventuale contributo che i consumatori possono fornire a iniziative benefiche tramite l’acquisto di prodotti o servizi.
L’Autorità verificherà la piena e corretta attuazione degli impegni da parte delle società, e in caso di inottemperanza, oltre a riaprire il procedimento, potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 euro nonché, qualora l’inottemperanza sia reiterata, disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Roma, 5 luglio 2024
Fonte: agcm.it
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