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Immagine del redattoreLuca Baj

Codice Crisi d’impresa e il sovraindebitamento

Per sovraindebitamento si intende “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019). Pochi giorni fa il Tribunale di Padova, proprio in tema sovraindebitamento, ha deciso che “si debba procedere ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, ulteriormente rafforzata in chiave interpretativa dalla nuova disciplina del Codice della crisi di Impresa”, ammettendo quindi anche la falcidia delle ritenute d’acconto. Le motivazioni sottese alla decisione prendono spunto sicuramente dal nuovo Codice della crisi d’impresa e in particolare dall’eliminazione delle disparità di trattamento tra crediti, prevedendo la falcidiabilità anche dei crediti “muniti di privilegio, pegno o ipoteca allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione” (art. 67). Con questa sentenza si radica sempre di più nei consumatori l’appetibilità del ricorso agli strumenti di composizione della crisi da Sovraindebitamento poiché in qualche modo restituisce una sottospecie di speranza a migliaia di persone in crisi: "la possibilità di applicare in queste situazioni le stesse misure previste per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione colma un gap normativo che rischiava di penalizzare i soggetti non fallibili, vittime degli effetti congiunturali dell’emergenza al pari di tanti altri”, come ha spiegato il responsabile dello Sportello del Debitore di Assoutenti Campania avv. Claudio Liguori che ha collaborato alla stesura dell’emendamento insieme al dottor Vincenzo Di Paolo.

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