Corte Costituzionale sull'estinzione anticipata del finanziamento
Con Sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte Costituzionale si è espressa in materia di riduzione del costo totale de credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento alla luce della Sentenza Lexitor.
In particolare, con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata.
La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Con la Sentenza Lexitor, la Corte di giustizia europea ha stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente abbia diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, e che la riduzione deve applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata.
Alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi i antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Post correlati
Mostra tuttiAvv. Cino Raffa Ugolini - Lègister Avvocati Nella prassi bancaria, allo scopo di ottenere finanziamenti per le aziende, è spesso...
Comments