Crisi d'impresa: liquidazione controllata del sovraindebitamento
Una delle novità introdotte dal nuovo decreto sulla crisi d’impresa e quindi sulla gestione di tutte quelle situazioni degenerative economico-finanziarie dell’impresa potenzialmente idonee a sfociare nell’insolvenza medesima, è la liquidazione controllata del sovraindebitamento. Si tratta di un procedimento equiparabile alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che versi in stato di crisi o di insolvenza. Questi soggetti possono ricorrere all’utilizzo di tre procedure: il piano di ristrutturazione dei debiti (per il consumatore), il concordato minore (per il professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo e start-up innovative ) e la liquidazione controllata del debitore (per il consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo e start-up innovative). Per poter usufruire di questa procedura il debitore deve avere sia il requisito oggettivo dell’effettivo stato di sovraindebitamento che si prova con l’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza), si il requisito soggettivo secondo il quale il debitore non deve rientrare nell’ambito applicativo delle altre procedure concorsuali come il consumatore, le società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni. Non tutti i debiti però sono passabili di questa procedura; Infatti, ne sono esclusi i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c., i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. La domanda può essere presentata dal debitore, dal creditore e dal P.M. e viene presentata attraverso ricorso senza necessariamente l’assistenza del difensore. Sarà poi il Tribunale a dichiarare con sentenza aperta la procedura di liquidazione controllata. Una volta aperta la procedura si verifica lo spossessamento dei beni del debitore dove il liquidatore è il dominus della procedura e amministra i beni che compongono il patrimonio posto in liquidazione. Alla conclusione dell’esecuzione, il liquidatore deve presentare un rendiconto e il giudice potrà decidere se approvarlo o non approvarlo. Completata l’esecuzione, il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate, in base all’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto. Il giudice dichiara chiusa la procedura con decreto. Con il decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del suo compenso e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
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