D.L. Agosto: le novità sulla rivalutazione dei beni d’impresa
Il Decreto agosto apre la via a nuove chance per le imprese che intendono rivalutare i beni d’impresa. L’articolo 110 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), infatti, ha riaperto i termini per rivalutare questi beni apportando, tuttavia, delle modifiche rispetto alla medesima disposizione contenuta nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 696 a 704, L. 160/2019). Le modifiche apportate alla disciplina sono caratterizzate da maggiori elementi di appeal per i contribuenti, come l’azzeramento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, che arriva al 3%, contro le vecchie aliquote molto più elevate (12%-14%). Entrando più nello specifico, le principali novità riguardano: l’eliminazione del vincolo delle categorie omogenee, la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione e l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta. Riguardo alla prima novità, questa rivalutazione infatti può riguardare anche singoli beni e non necessariamente tutti i beni di una categoria omogenea, quindi effettuata “distintamente per ciascun bene”. Con questa novità un’impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea come previsto dalle precedenti misure in tema di rivalutazione. Un’altra novità riguarda la possibilità che questa rivalutazione può assumere anche la sola valenza civilistica, oppure una rivalutazione con efficacia sia civilistica sia fiscale. In quest’ultima ipotesi parliamo di un vero e proprio risparmio, in quanto il riconoscimento fiscale, ai sensi dell’articolo 110, comma 4 del Decreo Agosto, avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili, rispetto alla precedente disciplina nella quale l’aliquota per i beni ammortizzabili era pari al 12% mentre per i beni non ammortizzabili era del 10%. L’ultima novità non è una vera e propria novità in quanto è stata confermata l’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione pari al 10%. La novità consiste nel metodo di pagamento; Infatti, non è previsto un piano di rateazione del versamento delle imposte sostitutive basato sul quantum dovuto, in quanto il pagamento può avvenire, a prescindere dall’importo, in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Inoltre, tali versamenti possano essere eseguiti mediante compensazione ai sensi delle disposizioni contenuti nella sezione I del capo III del D.Lgs. 241/1997. Di conseguenza, per quanto riguarda la decorrenza degli effetti fiscali della rivalutazione, è stato previsto che, in linea generale, la rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2021 per i soggetti solari), mentre, per quanto riguarda la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, avvenute anteriormente al quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita occorre fare riferimento al costo ante rivalutazione. Ciò significa che la rivalutazione ai predetti fini sarà efficace dal 1° gennaio 2024.
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