Decreto Sostegni - bis per le imprese: qualcosa di interessante
Il Decreto Sostegni - bis ( n. 73 del 25 maggio 2021) è l’ultimo degli interventi approntati dallo Stato a sostegno della crisi emergenziale. Disciplina articolata che riguarda diversi ambiti. Nel presente articolo si darà breve conto delle novità in ambito impresa.
Viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto in favore di tutti i soggetti titolari di partita Iva già attiva. Al ricorrere delle condizioni espressamente previste nel decreto, il contributo è pari al 100% di quello già previsto nel Dl Sostegni ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate tramite accreditamento diretto sul conto. E’ previsto un contributo alternativo, sempre a fondo perduto, in favore dei soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, specificando le condizioni e i limiti di reddito (ammontare medio mensile del fatturato del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato relativo allo stesso periodo 2019-2020), e le modalità di calcolo, distinguendo tra i soggetti che hanno o non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al Dl Sostegni. E’ bene osservare che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile e di calcolo per quanto riguarda l’imposta sui redditi e Irap.
Viene inoltre prorogata al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (60% del canone) e affitto d’azienda (50% del canone) previsto in favore di imprese turistico- ricettive, agenzie di viaggio e tour operator che hanno subito una diminuzione del fatturato.
E’ estesa da gennaio a maggio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno subito perdite del 30% nel periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019-2020.
E’ stata quindi introdotta l’esenzione temporanea da imposizione per le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e Pmi innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up innovative. La norma subordina tale esenzione a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.
E’ modificata la disciplina del credito d’imposta per i cosiddetti “beni ex super ammortamento”, di cui all’articolo 1, comma 1054, della legge di Bilancio 2021, prevedendo, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, l’utilizzabilità in compensazione in un’unica quota annuale del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Il Dl Sostegni bis interviene anche in materia tributaria, stabilendo tre proroghe, una di particolare interesse: viene differita dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivante da pignoramenti presso terzi. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
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