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Immagine del redattoreLuca Baj

Definizione agevolata del contenzioso tributario


In alternativa alla definizione delle controversie tributarie pendenti è possibile optare per la conciliazione agevolata della lite pendente in primo e secondo grado e per la rinuncia agevolata alla lite in Cassazione.

Vediamo nel dettaglio come funziona la conciliazione agevolata. Si tratta dell’ordinario istituto della conciliazione fuori udienza (ex articolo 48 del Dlgs 546/1992) integrato da alcune previsioni che rendono più conveniente il raggiungimento dell’accordo.


I procedimenti interessati

Nel nuovo istituto rientrano tutte le controversie pendenti in materia tributaria aventi ad oggetto atti impositivi. Rispetto alla definizione delle liti, sono espressamente esclusi gli atti differenti da quelli impositivi. Occorrerà verificare se vi rientrino gli atti della riscossione che, per le più svariate ragioni, risultano essere la prima manifestazione impositiva dell’amministrazione. Si pensi, per tutti, al caso più frequente in cui il contribuente, impugna la cartella o l’avviso di presa in carico evidenziando che, non è stato notificato l’atto impositivo prodromico.

Non è chiaro invece se sia ammessa la conciliazione parziale agevolata, consentita in via ordinaria dall’articolo 48 del Dlgs 546/1992. Si ritiene che la previsione (comma 211 della legge 197/2022) di applicazione al nuovo istituto delle disposizioni (in quanto compatibili) contenute nell’articolo 48 possa consentire anche la definizione parziale.

L’ulteriore particolarità è rappresentata dall’esclusione sia degli enti locali sia dell’agenzia delle Dogane. È verosimile che almeno per i tributi locali il nuovo istituto avrebbe costituito una buona opportunità per definire in via transattiva le controversie pendenti.


La procedura

Non è prevista una specifica procedura e pertanto occorre far riferimento alla conciliazione fuori udienza e quindi, una volta raggiunto l’accordo con l’Ufficio, va presentata istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale (ove sarà consentita) della controversia. L’accordo deve essere perfezionato entro il 30 giugno prossimo.


I vantaggi

Il raggiungimento dell’accordo in conciliazione in via ordinaria consente di beneficiare delle sanzioni ridotte al 40% del minimo (in ipotesi di accordo nel corso del primo grado di giudizio) e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

Il comma 207 prevede invece l’applicazione delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo oltre agli interessi e eventuali accessori.

Altro vantaggio rispetto alle regole generali sulla conciliazione è rappresentato dalle modalità di pagamento: è possibile effettuare 20 rate trimestrali in luogo delle 12/18 normalmente previste. Da considerare, in senso negativo, invece, rispetto alle regole ordinarie sulla conciliazione l’impossibilità di avvalersi della compensazione.


La scelta

Il possibile interesse rispetto alla definizione della lite sussisterà solo nell’ipotesi in cui l’Ufficio riconoscerà un abbattimento dell’imponibile.

Per verificare la convenienza rispetto alla definizione della lite, va considerata la nuova maggiore imposta, calcolata a seguito dell’abbattimento conciliativo dell’imponibile, gli interessi e le sanzioni ridotte a 1/18 e raffrontata rispetto (a seconda dei casi) al 100%, 90%, 40% delle sole maggiori imposte senza interessi e senza sanzioni previsto per la definizione.

Mentre nella definizione c’è il totale annullamento degli interessi, nella conciliazione vengono corrisposti in misura ordinaria: soprattutto, per periodi di imposta non recenti, essi raggiungono importi significativi.

L’ostacolo all’applicazione di questo nuovo istituto potrebbe essere rappresentato dall’effettiva disponibilità degli uffici ad abbattere gli imponibili, atteso che senza alcuno sforzo, potranno limitarsi a rappresentare al contribuente l’opzione, comunque agevolata, della definizione.


Fonte: NT+ Fisco

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