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Daniel Piscitelli

DL LAVORO - Obblighi di trasparenza assolti sul sito del ministero del Lavoro

di M.Pri. Il Sole 24 Ore , Estratto da “Norme&Tributi Plus Lavoro ”, 6 giugno 2023


Il decreto legge Lavoro (48/2023) è intervenuto, tra le altre cose, sulle informazioni e gli obblighi di pubblicazione in capo all’azienda, relativi al rapporto di lavoro. Queste disposizioni sono diventate operative l’anno scorso con il Dlgs 104/2022 (decreto Trasparenza), che ha recepito la direttiva Ue 2019/1152 irrigidendo alcune disposizioni in essa contenute.

Il Dl 48/2023 modifica il decreto Trasparenza consentendo, come consentito dalla normativa europea, di fornire parte delle informazioni rinviando a contratti collettivi o a disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie, evitando in questo modo di dover stilare contratti di lavoro lunghi e articolati. Questa novità è valutata positivamente nella circolare 4/2023 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro dedicata al Dl 48/2023, anche se al contempo si segnalano alcuni possibili punti di ulteriore miglioramento.

Secondo la circolare, devono continuare a essere comunicati direttamente al lavoratore: identità delle parti, luogo di lavoro, inquadramento e mansioni, durata del rapporto, tipologia contrattuale. Invece per le seguenti informazioni si può rinviare alla norma o al contratto collettivo/aziendale:

  1. durata del periodo di prova, laddove previsto;

  2. diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

  3. durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

  4. la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

  5. l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

  6. la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

  7. se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: a) la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; b) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; c) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;

  8. gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Secondo la Fondazione studi, però, le informazioni relative al punto 7 non possono essere fornite tramite rinvio, alla luce di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, della direttiva Ue 2019/1152 che non prevede tale possibilità.

In base alle ultime modifiche, inoltre, i fini della semplificazione degli adempimenti… e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro». Tuttavia, le micro imprese, osserva la Fondazione studi, possono essere in difficoltà a rispettare questa disposizione perché non hanno una gestione del personale strutturata e magari nemmeno un sito internet. Per ovviare a quest’ultimo aspetto, nella circolare si propone di sfruttare al meglio quanto disposto in merito dall’articolo 1 del Dlgs 152/1997 e cioè che le informazioni che i datori di lavoro devono comunicare siano disponibili sul sito internet del ministero del Lavoro. Quest’ultimo, quindi, potrebbe essere utilizzato dai datori di lavoro per assolvere all’obbligo di pubblicazione, cioè i datori dovrebbero mettere a disposizione dell’amministrazione eventuali contratti collettivi o regolamenti aziendali da caricare sul sito ministeriale.


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