Frode di pagamento e mancato rimborso: Banca d'Italia fornisce chiarimenti
Banca d'Italia ha fornito chiarimenti sul regime dell'art.11 del D.lgs. n. 11/2010 in materia di operazioni di pagamento non autorizzate, in particolare al mancato rimborso per frode dell'utente. Secondo il predetto art.11, commi 1 e 2, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a rimborsare immediatamente le operazioni non autorizzate dagli utenti di servizi di pagamento. In caso di sospetta frode da parte dell'utente c'è però la possibilità per i prestatori di servizi di pagamento, di sospendere il rimborso dandone comunicazione tempestiva per iscritto alla Banca d'Italia. Il comportamento fraudolento, sottolinea Banca d'Italia, non può ravvisarsi nella mera inosservanza degli obblighi di comunicazione e di custodia gravanti ex art. 7 del D. lgs. 11/2010 sull'utente medesimo, ma deve caratterizzarsi per elementi specifici che denotano l'intenzione dell'utente di raggirare il prestatore di servizi di pagamento.
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