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Gli effetti della mancata informativa sul recesso del consumatore

  • Immagine del redattore: Luca Baj
    Luca Baj
  • 11 giu 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

Il contratto stipulato dal consumatori fuori sede, ossia al di fuori dei locali in cui l’impresa svolge l’ attività commerciale, è stato soggetto, nel tempo, a numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali.

Più volte la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito un contributo, che non è mancato neppure nella sentenza del 17 maggio 2023, in cui è stato affermato il principio per cui il consumatore deve essere esonerato da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora il professionista non gli abbia trasmesso le informazioni circa il diritto di recesso, e il consumatore stesso abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto.

Nel caso esaminato dalla Corte, il consumatore aveva stipulato un contratto al di fuori dei locali commerciali dell’impresa per la ristrutturazione del sistema elettrico della propria abitazione.

L’impresa ometteva di fornire l’informativa circa il diritto di recesso entro 14 giorni conseguente alla stipula a distanza del contratto.

A lavori conclusi, l’impresa chiedeva il pagamento della fattura al consumatore, che, tuttavia, opponeva l’esercizio del recesso dal contratto, eccependo di non essere tenuto ad alcun pagamento in quanto il lavoro era stato eseguito prima della scadenza del periodo di recesso.

Occorre rilevare che detto termine viene esteso di un anno proprio nel caso specifico in cui sia mancata l’informativa sulle facoltà rimesse al consumatore.

L’equilibrio degli interesse coinvolti si sostanziava nel considerare da un lato, il diritto del consumatore a non eseguire il pagamento per effetto dell’esercizio del recesso in pendenza del periodo legislativamente determinato per il caso di omessa informativa sul diritto di recesso; dall’altro lato, nel riconoscere il diritto del professionista di ricevere comunque un’indennità compensativa per un’attività che era stata svolta, e che avrebbe bilanciato un vantaggio ingiustificato per il consumatore.

La Corte è giunta alla conclusione che il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento, sia connesso al corrispettivo, sia ad altra indennità compensativa rispetto ad un indebito suo arricchimento.

L’obiettivo del regime dei contratti fuori sede è infatti quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Obiettivo che sarebbe compromesso se si ammettesse la possibilità che il consumatore, a seguito del suo recesso da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, sostenga costi che non sono espressamente previsti dalla direttiva.

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