Il concorso di cause nella malattia professionale
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha stabilito il principio principio in forza del quale la morte collegata ad una malattia professionale, ad esempio una patologia derivante dall'esposizione prolungata all'amianto e agli idrocarburi quali fonti idonee a produrre un carcinoma polmonare, può essere dichiarata anche se si verifica la coesistenza di un'altra causa, come potrebbe essere il tabagismo. In base a tale principio applicato dalla cassazione si deve dunque applicare l’art. 41 del codice penale. Tale articolo recita: “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui”.
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