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Immagine del redattorePaolo Baruffaldi

Il diritto di copia dei documenti bancari alla luce del Testo Unico Bancario

Secondo il quarto comma dell'art. 119 T.U.B., il cliente, nonché colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione bancaria inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, nonché la copia dei contratti bancari e degli estratti conto anche oltre il suddetto limite decennale. Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, il diritto sostanziale del cliente ex art. 119, comma 4, T.U.B. è indipendente dall'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. e, pertanto, tale diritto può essere esercitato anche in sede giudiziaria e, dunque, a prescindere dalla circostanza che la richiesta documentale sia stata avanzata o meno in una fase antecedente.

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