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Immagine del redattorePaolo Baruffaldi

Il dovere informativo della banca

La Corte di Cassazione con una recente Ordinanza ha affermato che la banca non è mai esonerata dall'obbligo di informare in modo preciso il cliente che desidera effettuare degli investimenti. Sul punto la Corte ha chiarito come l’investitore, anche qualora avesse dimostrato competenza negli investimenti e avesse in passato eseguito operazioni su titoli con un grado di rischio elevato, avesse comunque diritto ad un’informativa puntuale dal parte della banca. La Corte pertanto con la citata Ordinanza riafferma i seguenti principi:"In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l'obbligo primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo." "Pur non potendo mai il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante."

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