il Garante Privacy torna a parlare di diritto all'oblio
Il diritto all'oblio si configura come il c.d. "diritto alla cancellazione assoluta.
Si tratta infatti dell'obbligo rivolto ai titolari dei dati di cancellare, eliminare, ogni dato relativo al soggetto che ne fa richiesta. Tale d diritto è sancito dall'art. 17 del Regolamento UE 679/2016.
Si può ben comprendere lo scompiglio che tale normativa ha creato, soprattutto se si pensa all'evoluzione digitale ed alla condivisione di informazioni nel mondo del web.
In un primo provvedimento della Corte in merito ha sancito che: "il gestore di un motore di ricerca non è tenuto a effettuare la deindicizzazione di tutte le versioni del suo motore di ricerca. É tuttavia tenuto ad effettuare nelle versioni di tale motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati Membri e ad attuare misure che scoraggino gli utenti internet dall'avere accesso" (così sentenza C.507/17 del 24/09/2019.
Altro provvedimento decisivo in materia è stata la Sentenza della Corte ( a Grande Sezione) del 13/05/2014 secondo cui: "il gestore di un motore di ricerca su internet è responsabile del trattamento da esso effettuato dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi. Così nel caso in cui, a seguito di una ricerca effettuata verso una pagina web che contiene informazioni sulla persona in questione, questa può rivolgersi direttamente al gestore, oppure qualora questi non dia seguito alla sua domanda, agire le autorità competenti". Questa seconda pronuncia chiarisce il compito dei gestori dei motori di ricerca e prevede in caso di inadempienza la possibilità del richiedente di rivolgersi alle competenti autorità.
Di recente, inoltre, il Garante è tornato a discutere sulla materia a seguito del provvedimento n. 111 del 23 marzo 23 in cui è stato ingiunto a Google LLC la rimozione di URL riportanti notizie pregiudizievoli nei confronti del soggetto interessato.
Comments