top of page
Immagine del redattoreLuca Baj

Il ripianamento del debito non è mutuo. Sul tema torna la Cassazione

«La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione. Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto». Ad affermarlo è la Cassazione che censura la pratica utilizzata dalla banche per rifinanziare lo scoperto di conto delle imprese di qualificare l’operazione come mutuo ipotecario, indicandone fittiziamente la destinazione ad investimenti immobiliari. Non basta, infatti, scrivere che il denaro verrà utilizzato per una determinata attività per realizzare un mutuo di scopo convenzionale.


Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 25 gennaio 2021 n. 1517

Comments


bottom of page