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Il ruolo del preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Immagine del redattore: Elena AlbricciElena Albricci

Con la risposta all'interpello n. 5/23 il Ministero del Lavoro ha chiarito le responsabilità in capo alla figura del preposto.

L'interpello era stato presentato dalla Camera di Commercio di Modena per conoscere il parere della commissione del ministero relativamente ad alcuni quesiti, tra i quali è stato chiesto se la figura di preposto sia sempre individuabile.

La commissione inizialmente ha richiamato la definizione di Preposto offerta dal D.L. 81/01 secondo cui il preposto viene individuato nella: "persona che , in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa", inoltre la Commissione ha richiamato anche quanto previsto dal successivo art. 1, lett. b-bis del D.lgs 81/08 secondo cui tra gli obblighi del preposto vi sono quelli di effettuare attività di vigilanza.

Secondo la Corte, la figura del preposto risulta essere fondamentale per garantire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza e pertanto la stessa sia sempre obbligatoria.



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