top of page
Daniel Piscitelli

Il “work for equity” applicato agli amministratori di start-up e pmi innovative

di Daniela Ruggiero Il Sole 24 Ore , Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 15 marzo 2023

In applicazione del regime fiscale del cd. work for equity, il reddito che, ordinariamente, essendo inquadrato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, comprenderebbe anche il valore normale degli strumenti finanziari assegnati all’amministratore (art. 51 TUIR) non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.

Il cd. “work for equity” costituisce un regime fiscale e contributivo di vantaggio, applicabile agli strumenti finanziari (ivi incluse azioni, quote, opzioni e diritti assimilati) utilizzati dalle start-up innovative per remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate.

Il regime risulta attualmente fruibile anche dalle Piccole e Medie Imprese Innovative (“PMI Innovative”) in forza di quanto disposto dall’articolo 4 del D.L. 3 del 2015, che ha esteso larga parte delle misure già previste in favore delle start-up innovative alle PMI Innovative (sul punto, si veda la risposta ad interpello n. 776/2021 dell’Agenzia delle Entrate ).

Il regime è stato introdotto dal Legislatore con l’art. 27 del D.L. 179 del 2012 (al quale fa rimando la norma sulle PMI Innovative), che contiene due misure rispettivamente finalizzate a:

  • agevolare e fidelizzare i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori dei soggetti in questione, stabilendo l’irrilevanza fiscale e contributiva, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, degli strumenti finanziari ad essi assegnati da parte delle start-up innovative o delle società direttamente controllate da queste ultime (commi da 1 a 3; per comodità “WFE Incentivante”);

  • favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte di start -up e PMI innovative, stabilendo l’irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte degli apporti sia di opere e servizi, sia dei crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi in favore degli stessi soggetti (comma 4; per comodità, “WFE Professionisti”).

Elemento comune alle due misure è che, mentre i redditi (di lavoro dipendente o assimilato e di lavoro autonomo) derivanti dall’assegnazione degli strumenti finanziari non acquisiscono rilievo fiscale, l’eventuale plusvalenza derivante dalla successiva cessione a titolo oneroso di tali strumenti finanziari è tassata al 26% secondo le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917 del 1986 (“TUIR”).

Le due misure, però, pur avendo qualche tratto in comune, presentano disciplina ed effetti con significativi profili di differenziazione ed è dunque importante, innanzitutto, discernere la misura che andrà applicata alla fattispecie concreta.

Quali elementi di differenziazione, ad esempio, il regime agevolativo del WFE Incentivante si applica a condizione che gli strumenti finanziari non siano riacquistati dalla start-up innovativa o “dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dallastart-up innovativa o dall’incubatore certificato”; riacquisto che costituisce causa espressa di decadenza dal regime agevolato. Analogo vincolo non è invece previsto per l’istituto rivolto ai servizi professionali.

Altra differenza tra i due istituti è che, per quel che riguarda la misura riservata ai prestatori di servizi professionali, il valore degli strumenti finanziari assegnati dalla start-up non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ma assume rilevanza ai fini contributivi nonché ai fini dell’applicazione dell’Iva (circolare 16/2014).

In linea generale, alla luce del tenore letterale della norma, agli amministratori si applica il WFE Incentivante; va, però, tenuto conto che, in proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tale misura “non sia applicabile nell’ipotesi in cui l’ufficio di amministratore rientri nell’oggetto della professione esercitata dal contribuente e, quindi, il relativo reddito rientri tra quelli di lavoro autonomo in base all’articolo 50, comma 1, lett. c -bis), del TUIR” (circolare 16/2014; in tal caso, secondo l’Agenzia, l’amministratore -professionista potrà usufruire, ricorrendone le condizioni, al WFE Professionisti).

Qui di seguito si accennano i tratti di maggior rilievo del solo WFE Incentivante.

Quanto ai beneficiari, si è già detto che vi rientrano anche gli amministratori, tranne quelli il cui reddito rientri tra quelli di lavoro autonomo.

L’Agenzia ha pure chiarito che, “in assenza di specifici vincoli in tal senso, il regime agevolativo in esame è applicabile indipendentemente dalla circostanza che sia realizzato un piano incentivante rivolto alla generalità degli amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi della start-up innovativa o dell’incubatore certificato, ovvero rivolto solamente ad alcuni di essi”. Sotto questo profilo, dunque, la previsione di un accordo ad personam” non trova ostacoli nell’impianto normativo.

Oggetto dell’agevolazione è il reddito “derivante dall’assegnazione … di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari …”.

Reddito che, ordinariamente, essendo inquadrato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, comprenderebbe anche il valore normale degli strumenti finanziari assegnati all’amministratore (art. 51 TUIR). Di questa regola ordinaria, il WFE Incentivante costituisce deroga, prevedendo che tale reddito non concorra “alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi”.

Come già accennato, assumerà rilevanza reddituale, invece, la successiva cessione degli strumenti finanziari assegnati all’amministratore; in particolare, l’eventuale plusvalenza ricavata dalla cessione a terzi assume rilevanza quale reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, e, per la determinazione dell’importo imponibile delle plusvalenze in esame, rileva quanto previsto dall’articolo 68, comma 6, del TUIR, secondo cui le plusvalenze “… sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito … ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione …

Di conseguenza, “in caso di assegnazione gratuita di azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi o di esercizio gratuito di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, il costo fiscalmente rilevante è pari a zero e l’intero corrispettivo costituisce plusvalenza imponibile quale reddito diverso” (così la circolare 16/2014).

Gli strumenti finanziari ammessi all’incentivo sono quelli “partecipativi” e dunque, oltre alle azioni e quote, anche gli “strumenti finanziari similari alle azioni la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente” (circolare 16/2014).

Tali strumenti possono essere assegnati direttamente o tramite opzione di sottoscrizione o acquisto, oppure anche come promessa di assegnazione nel futuro.

In ogni caso, soggetto emittente deve essere o la startup/PMI o “società direttamente controllate” da questa.

Sotto il profilo quantitativo, la misura non prevede “alcun limite di importo non imponibile degli strumenti finanziari (circolare 16/2014).

È da sottolineare che l’agevolazione è espressamente subordinata alla condizione che gli strumenti finanziari (o i relativi diritti) assegnati non sianoceduti alla start -up innovativa o all’incubatore certificato, con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o collaborazione…” (circolare 16/2014, che cita la relazione illustrativa della norma).

Nel caso in cui tale condizione non sia rispettata, “l’intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti, che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del relativo diritto, sarà assoggettato a tassazione, quale reddito di lavoro nel periodo di imposta in cui si verifica la cessione. A tal fine, pertanto, rileverà il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell’assegnazione o dell’esercizio [del diritto] e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione” (circolare 16/2014, che cita la relazione illustrativa della norma).

In tal caso, ove dalla cessione “vietata” l’amministratore consegua un corrispettivo superiore all’importo attratto a tassazione quale reddito di lavoro, emergerà una plusvalenza, che andrà a sua volta sottoposta a tassazione come reddito diverso.

Quanto, infine, alle modalità applicative del WFE Incentivante, la “Guida all’uso dei piani azionari e del work for equity” realizzata dalla Segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo economico (“Guida MISE”) contempla varie opzioni, quali:

  1. l’assegnazione di azioni o quote mediante aumento di capitale a titolo gratuito;

  2. l’assegnazione di azioni o quote mediante aumento di capitale a titolo oneroso;

  3. la cessione di azioni o quote proprie (precedentemente acquistate dalla start-up/PMI); iv ) l’attribuzione di s tock option, restricted stock o restricted stock unit;

  4.  l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi.


Ovviamente, per ciascuna di queste ipotesi andrà verificata la compatibilità con il modello legale, i vincoli statutari e le altre condizioni previste dalla legge, non oggetto della presente analisi.



*A cura di Daniela Ruggiero - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Comments


bottom of page