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Daniel Piscitelli

ISSA 5000: pubblicata la bozza del nuovo principio per l’Assurance della Dichiarazione Non Finanziaria

Dr. Luca Minetto e Dr.ssa Silvia Ricci – Studio Chiaruttini & Associati


La Dichiarazione Non Finanziaria - introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 254/2016, a seguito del recepimento delle Direttive Europee - è un documento societario articolato, che consente agli stakeholders di misurare le performance aziendali, non attraverso i risultati economico-finanziari consuntivati, bensì mediante l’apprezzamento degli obiettivi perseguiti nei molteplici ambiti racchiudibili nel concetto di “sostenibilità”.

Più nello specifico, i soggetti tenuti a rendere l’anzidetta dichiarazione sono chiamati a fornire un’informativa in merito a questioni di carattere ambientale, sociale, occupazionale, culturale e di governance, tenuto conto delle caratteristiche dell’impresa e del settore in cui la stessa opera. Il tutto al fine di assicurare agli utilizzatori finali una disclosure quanto più esaustiva sulle iniziative assunte dall’impresa, sui risultati ottenuti e sui conseguenti impatti con riferimento ai suddetti temi.

È importante sottolineare che il decreto di riferimento non individua uno specifico standard di rendicontazione, bensì rimette all’impresa la facoltà di adottarne uno tra quelli emanati da autorevoli organismi preposti a livello nazionale o internazionale, ovvero di elaborare una metodologia autonoma. L’introduzione degli obblighi di presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria, unitamente alla rilevanza dei temi trattati per i diversi portatori d’interesse (Investitori, Istituzioni, Organizzazioni Sindacali, Autorità di Vigilanza, etc..), hanno portato alla necessità di estendere le attività di verifica svolte dal revisore legale anche ai contenuti di tale documento, così da garantire l’affidabilità delle informazioni societarie veicolate al mercato ed accrescere la fiducia dei potenziali utilizzatori. Proprio a tal proposito, l’art. 3, c. 10, del D.Lgs. 254/2016 prevede che il revisore sia chiamato, congiuntamente, a verificare l’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario e a esprimere un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite.

Attualmente, ai fini delle suddette verifiche, il Principio di riferimento è l’ISAE 3000 (Revised) “Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“, il quale disciplina, ad ampio spettro, tutti gli incarichi di assurance diversi dalle revisioni contabili complete o limitate dell’informativa finanziaria storica, per i quali il revisore deve fornire un giudizio di affidabilità. Tuttavia, negli ultimi anni, l’Unione Europea ha avviato una serie di riforme in tema di sostenibilità, aventi l’obiettivo di perseguire una transizione “socialmente giusta” verso un “sistema economico sostenibile” (segnatamente: socially just transition to a sustainable economic system). In questo perimetro, si colloca la recente Direttiva n. 2022/2464/UE, riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità “Corporate Sustainability Reporting Directive”, la quale ha modificato la disciplina comunitaria previgente e dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il prossimo luglio 2024.

Parallelamente alla crescita dell’attenzione posta, a livello europeo, al tema della sostenibilità, è sorta altresì l’esigenza di elaborare un Principio specifico in materia, attraverso il quale definire il perimetro delle attività che dovranno essere svolte da parte dei revisori legali, al fine di fornire un’assurance sull’informativa non finanziaria. Ad agosto 2023, è stata infatti pubblicata la bozza del Principio “ED 5000”, intitolato “General Requirements for Sustainability Assurance” che, completato l’iter di approvazione, costituirà lo standard generale di riferimento per gli incarichi di revisione relativi ai temi di sostenibilità.

  • alla rendicontazione di tutti i temi e gli aspetti legati alla sostenibilità;

  • a tutte le modalità di rendicontazione, adattandosi alle varie forme con l’informativa che viene (e verrà, a seguito delle future evoluzioni) fornita agli utilizzatori finali;

  • a qualsiasi criterio di rendicontazione, in quanto elaborato per essere neutrale rispetto al quadro normativo adottato;

  • in considerazione di tutti gli utilizzatori previsti, ossia tenendo conto delle rispettive esigenze informative che vedono, da un lato, gli Investitori, interessati all’impatto delle questioni di sostenibilità sull’impresa, e, dall’altro, gli Enti Istituzionali e le Organizzazioni non governative, le quali, viceversa, possono essere interessati all’impatto che l’ente produce sulle questioni di sostenibilità;

  • agli impegni di assurance che dovranno essere forniti, optando per due livelli alternativi (limited o reasonable o una combinazione dei due), a seconda dell’ampiezza delle verifiche svolte dal revisore;

  • a tutti i professionisti legati al processo di assurance sui temi concernenti la sostenibilità.

Da ultimo, si sottolinea come la necessità di introdurre un Principio di riferimento in materia nasce anche dall’esigenza di prevenire la presenza di frodi (compreso il più ampio fenomeno del cosiddetto greenwashing) all’interno della Dichiarazione Non Finanziaria. Infatti, tale documento, costituendo una novità nel panorama dell’informativa societaria ed essendo ancora oggetto di continua evoluzione, potrebbe presentare un maggiore rischio di contenere dichiarazioni non veritiere, atte a fornire una rappresentazione artefatta delle iniziative assunte e degli obiettivi raggiunti dall’impresa per tutti i temi connessi alla sostenibilità.


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