L’Antitrust sanziona il telemarketing
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Enel Energia S.p.A., Conseed S.r.l., Seed S.r.l., New Working S.r.l., Run S.r.l. e Sofir S.r.l., rispettivamente, una sanzione amministrativa pari a 100.000 euro.
In base al comunicato stampa dell’Antitrust “il procedimento è nato a seguito delle numerose segnalazioni di consumatori e di associazioni di consumatori che hanno evidenziato l’ingannevolezza di un messaggio preregistrato diffuso da una sedicente segreteria telefonica di Enel e da operatori di call center, riguardante la data di cessazione del mercato tutelato, cioè del regime di maggior tutela del prezzo nel settore dell’energia per i clienti finali di piccole dimensioni. Tale termine, attualmente previsto al 10 gennaio 2024, era indicato dagli operatori come imminente o, comunque, di gran lunga anticipato rispetto alla data di cessazione effettiva. In alcuni casi il passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell’energia è stato prospettato, contrariamente al vero, come obbligatorio. L’informazione ingannevole aveva lo scopo di indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto sul mercato libero dell’energia con Enel”.
Secondo l’Autorità, inoltre, “la condotta è risultata aggressiva a causa delle insistenti e ripetute telefonate che diffondevano il messaggio preregistrato, anche dirette ai moltissimi consumatori che non avevano fornito un preventivo consenso ad essere contattati per finalità di marketing.
L’istruttoria ha evidenziato che le agenzie partner Conseed S.r.l., Seed S.r.l., Zetagroup S.r.l., New Working S.r.l. e Run S.r.l. hanno consapevolmente svolto la propria attività di vendita avvalendosi di sub agenzie e di singoli agenti - non autorizzati da Enel - che disponevano indebitamente di liste di clienti appartenenti al mercato tutelato e che utilizzavano una segreteria telefonica automatizzata per promuovere le offerte commerciali di Enel. L’Autorità ha ritenuto che tali condotte integrino una pratica commerciale scorretta perché idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario, quale quello della fornitura dei servizi di energia”.
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