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L’indennità di trasferta del lavoratore

Secondo una recente Ordinanza della Cassazione l’indennità di trasferta e chilometrica spettano al lavoratore anche se la nuova sede di lavoro è più vicina all'abitazione di residenza dello stesso. L'indennità chilometrica e di trasferta devono essere corrisposte ogniqualvolta il lavoratore sia assegnato, anche temporaneamente, a una sede diversa, e in caso di avvicinamento alla residenza, se la sede di nuova assegnazione si trova a più di venti chilometri da quella abituale.

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