La banca non è responsabile se il cliente non ha custodito la password di accesso all’home banking
Non sussiste la responsabilità della banca per i danni patiti al correntista in conseguenza di addebito di somme sul conto corrente bancario derivato da operazioni di bonifico eseguite per via telematica da un terzo, qualora si accerti, da un lato, che l’istituto ha adottato un sistema di sicurezza dei servizi informatici on line tale da impedire l’accesso ai dati personali del correntista da parte dei terzi, sistema certificato da appositi enti certificatori secondo i più rigorosi ed affidabili standard internazionale e tale che la sua utilizzazione può avvenire esclusivamente attraverso l’inserimento di vari codici segreti in possesso dell’utente e sconosciuti dallo stesso personale della banca, dall’altra che nel foglio illustrativo consegnato al correntista sia precisato che il cliente è responsabile della custodia e dell’utilizzazione corretta dei propri dati personali per l’utilizzo dei servizi informatici on line. In un tale contesto, infatti, deve ritenersi che il correntista ha tenuto un comportamento decisamente im- prudente e negligente, avendo digitato i propri codici personali - verosimilmente richiesti con una e-mail fraudolenta - in tale modo consentendo all’ignoto truffatore di successivamente utilizzarli per effettuare la disposizione sul conto e tale condotta colposa, causa esclusiva dell’operazione che ha determinato l’addebito, ha assunto i caratteri del caso fortuito che ha interrotto il nesso eziologico tra l’attività pericolosa e l’evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità della banca.
Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 12 ottobre 2020- 13 marzo 2023 n. 7214
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