La Cassazione sugli interessi usurari
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di usura affermando che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, sanzionando la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della conclusione del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Secondo Corte l'interesse ad agire spetta a chi ha ricevuto il finanziamento per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo e la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento. Nei contratti conclusi da un consumatore viene specificato che concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo di cui al d.lgs. n. 206 del 2005. Per quanto attiene l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori ex art. 1697 c.c., la Corte ha specificato che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato.
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