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La definizione delle liti tributarie pendenti, c'è ancora tempo

Immagine del redattore: Sara VetterutiSara Vetteruti

Con la legge di bilancio 2023, il Governo ha introdotto la possibilità di una definizione agevolata delle liti pendenti avanti le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e in Cassazione, nelle quale sia parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le controversie, oggetto dei procedimenti giudiziali sopra descritti, in generale possono essere definite a domanda dei contribuenti promotori del giudizio con il pagamento di una somma pari al valore della controversia, e quindi al valore dell'imposta al netto di sanzioni ed interessi.

Sono ricompresi nel perimetro della definizione agevolata, con una modulazione differente, le seguenti fattispecie:

- ricorsi di primo grado notificati al primo gennaio 2023; ricorsi iscritti a ruolo alla data del primo gennaio 2023, per i quali la Corte non si sia pronunciata con pronuncia giurisdizionale non cautelare; controversie per cui pendano i termini per la riassunzione a seguito cassazione con rinvio, o penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione. in tali ipotesi la lite si ritiene definita attraverso il pagamento del 90% del valore della controversia.

- in caso di soccombenza della Agenzia delle Entrate nella pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al primo gennaio 2023, la controversia può definirsi con il 40% del valore della controversia la soccombenza è avvenuta in primo grado, con il 15% se è avvenuta in secondo grado.

- in caso di soccombenza parziale dell'Ufficio, la lite può definirsi con il pagamento del valore della controversia limitatamente alla parte in cui la Corte abbia confermato l'atto impositivo.

- controversie pendenti innanzi la Cassazione per le quali l'Ufficio risulti soccombente in tutti i gradi precedenti possono con il 5% del valore della controversia.

- controversie aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni possono definirsi con il pagamento del 15% del valore della controversia, solo in caso di soccombenza dell'Ufficio.

Al fine di accedere alla misura, è necessaria la presentazione della relativa domanda ed il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata entro il 30 giugno 2023, sebbene la rateizzazione, per un massimo di 20 rate, sia prevista esclusivamente per importi superiori ai 1.000,00 Euro.

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