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Immagine del redattoreSara Vetteruti

La definizione delle liti tributarie pendenti, c'è ancora tempo

Con la legge di bilancio 2023, il Governo ha introdotto la possibilità di una definizione agevolata delle liti pendenti avanti le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e in Cassazione, nelle quale sia parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Le controversie, oggetto dei procedimenti giudiziali sopra descritti, in generale possono essere definite a domanda dei contribuenti promotori del giudizio con il pagamento di una somma pari al valore della controversia, e quindi al valore dell'imposta al netto di sanzioni ed interessi.

Sono ricompresi nel perimetro della definizione agevolata, con una modulazione differente, le seguenti fattispecie:

- ricorsi di primo grado notificati al primo gennaio 2023; ricorsi iscritti a ruolo alla data del primo gennaio 2023, per i quali la Corte non si sia pronunciata con pronuncia giurisdizionale non cautelare; controversie per cui pendano i termini per la riassunzione a seguito cassazione con rinvio, o penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione. in tali ipotesi la lite si ritiene definita attraverso il pagamento del 90% del valore della controversia.

- in caso di soccombenza della Agenzia delle Entrate nella pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al primo gennaio 2023, la controversia può definirsi con il 40% del valore della controversia la soccombenza è avvenuta in primo grado, con il 15% se è avvenuta in secondo grado.

- in caso di soccombenza parziale dell'Ufficio, la lite può definirsi con il pagamento del valore della controversia limitatamente alla parte in cui la Corte abbia confermato l'atto impositivo.

- controversie pendenti innanzi la Cassazione per le quali l'Ufficio risulti soccombente in tutti i gradi precedenti possono con il 5% del valore della controversia.

- controversie aventi ad oggetto esclusivamente le sanzioni possono definirsi con il pagamento del 15% del valore della controversia, solo in caso di soccombenza dell'Ufficio.

Al fine di accedere alla misura, è necessaria la presentazione della relativa domanda ed il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata entro il 30 giugno 2023, sebbene la rateizzazione, per un massimo di 20 rate, sia prevista esclusivamente per importi superiori ai 1.000,00 Euro.

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