Le notifiche delle cartelle esattoriali
Una recente Ordinanza della Cassazione ha stabilito che la notifica effettuata all'indirizzo del servizio postale "seguimi" non equivale al domicilio fiscale del contribuente pertanto non può dirsi perfezionata. La Cassazione ha precisato che "l'art. 60 D.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate."
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