Le Sezioni Unite nuovamente sulla nullità della Fideiussione Omnibus
Con una recente pronuncia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute in materia di nullità delle fideiussioni omnibus predisposte secondo il modello ABI già censurato da Banca d’Italia con il ben noto provvedimento 55/2005.
Con tale sentenza (n. 41994 del 30.12.2021) le Sezioni Unite intervengono una volta di più per cercare di dirimere il dibattito concernente le conseguenze che investono un contratto di fideiussione omnibus redatto sulla base dello schema unilaterale ABI, che cioè riproduca una o tutte le tre clausole dichiarate contrarie alla Legge Antitrust. A seguito del citato provvedimento di Banca d’Italia, infatti, un acceso dibattito era insorto in dottrina e Giurisprudenza riguardo le conseguenze pratiche di tale provvedimento: parte di dottrina e Giurisprudenza ritenevano che la dichiarazione di contrarietà alla Legge Antitrust del modello di fideiussione predisposto unilateralmente da ABI comportasse la nullità totale dell’intero contratto di fideiussione; un diverso orientamento affermava che la nullità dovesse ritenersi parziale e quindi investire esclusivamente le clausole nulle (in quanto riproducenti quelle censurate da Banca d’Italia), salvo che dal contratto potesse desumersi che in assenza di dette clausole il contratto stesso non sarebbe stato concluso.
La sentenza del 30 dicembre 2021 finisce per sposare il secondo orientamento, ritenendo che la tesi della nullità parziale si configuri come maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust. La Corte ritiene infatti che la nullità parziale non solo sia espressione della congiunzione di tutela risarcitoria e tutela reale, quale unico modo di garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, in quanto forma idonea ad assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda («segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria espunte le clausole contrattuali illecite»), ma garantisca altresì il rispetto dell’art. 1419 c.c., il quale postula il principio generale della conservazione degli atti negoziali. Ciò significa che, laddove il consumatore firmatario di una fideiussione predisposta sulla base del modello ABI volesse invocare la nullità totale del contratto, dovrebbe esso stesso provare la dipendenza della stipula dell’intero contratto dalle clausole censurate, solo così potrebbe invocare, secondo il ragionamento della Corte, una nullità che coinvolga l’intero contratto. Peraltro, gli Ermellini ritengono necessario, sempre ai fini della nullità totale, che vi sia un collegamento funzionale tra tra l’intesa a monte (il modello predisposto da ABI e proposto dagli istituti di credito) ed il contratto a valle (la fideiussione sottoscritta dal consumatore).
Ebbene, l’intervento della Corte vorrebbe essere risolutivo, ma pare invece prospettarsi un ulteriore proliferare di contenzioso, posto che da un lato è lasciato in ogni caso margine all’interprete per valutare la possibile nullità totale della fideiussione, e dall’altro il ragionamento logico giuridico reso delle Sezioni Unite lascia aperte alcune possibili implicazioni pratico interpretative. Non resta che attendere l’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale su un tema ancora attuale, che continua a destare l'attenzione degli operatori del diritto.
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