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Immagine del redattoreLuca Baj

Nessuna misura compensativa all’impresa se il consumatore ha esercitato il recesso

Un consumatore aveva concluso un contratto di servizi con un’impresa per la ristrutturazione dell’impianto elettrico della sua abitazione. L’impresa non lo aveva informato del diritto di recesso, di cui egli disponeva, per 14 giorni, in quanto il contratto era stato concluso fuori dei locali commerciali dell’impresa. Dopo aver eseguito il contratto, l’impresa ha presentato al consumatore la fattura che il consumatore non ha pagato optando per il recesso, e poiché il lavoro era stato eseguito prima della fine del periodo di recesso (periodo prorogato di 1 anno in caso di tale omissione), l’impresa non aveva alcun diritto al pagamento del prezzo. Il giudice pur affermando che il consumatore non sia debitore di alcun costo per il servizio fornito, ha chiesto alla Cgue se la direttiva sui diritti dei consumatori escluda una “indennità di compensazione” per evitare che il consumatore possa beneficiare di una plusvalenza, in contrasto con il principio generale che vieta l’arricchimento senza causa. La Cgue ha risposto che il consumatore è esonerato da ogni obbligo di pagamento per le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, se il professionista non lo abbia informato del suo diritto di recesso e il consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto. Il diritto di recesso mira a proteggere il consumatore nel particolare contesto della conclusione di un contratto fuori dei locali commerciali, dove il consumatore può essere maggiormente sottoposto a pressione psicologica o esposto al fattore sorpresa. Pertanto, l’informazione sul diritto di recesso è importante per consentirgli di decidere con cognizione di causa se concludere o meno il contratto. Quanto alla questione della plusvalenza, la Cgue ricorda che l’obiettivo della direttiva è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, obiettivo che sarebbe compromesso se si ammettesse la possibilità che il consumatore, a seguito del suo recesso da un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali, sostenga costi che non sono espressamente previsti dalla direttiva.


Corte di giustizia dell’Unione europea - Sezione VIII - Sentenza 17 maggio 2023 - Causa C-97/22



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