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Martina Migliorati

Nuova sentenza della Cassazione sulla prova della cessione dei crediti in blocco


La Corte di Cassazione con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 si è espressa ancora una volta in tema di prova della cessione di crediti in blocco.

Il principio di diritto enunciato è il seguente: "In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente".

La Corte ha quindi affermato ancora una volta che la cessione va provata, attraverso la produzione del contratto di cessione, perché non è sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB.

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