opere straordinarie, chi paga nel caso di compravendita?
Nel caso di compravendita la normativa stabilisce una responsabilità solidale tra il venditore e l'acquirente per le spese condominiali, sia ordinarie, sia straordinarie. Ciò significa che l'amministratore nel caso di mancato pagamento ha la possibilità di chiedere l'adempimento anche all'acquirente.
Secondo quanto sancito dall'art. 63, commi 4 e 5 del disp. att. c.c., l'acquirente è responsabile insieme al venditore del pagamento dei contributi dell'anno corrente e di quello passato.
Quindi l'amministratore può chiedere l'adempimento al venditore per il pagamento dei contributi unicamente dell'anno in corso e di quello precedente.
Relativamente alla gestione straordinaria di fondamentale importanza è la delibera di approvazione de rendiconto e del relativo riparto di tale gestione, questo perchè sancisce il momento di attribuzione di tali spese in capo a colori che le aveva deliberate al tempo.
Tuttavia, venditore ed acquirente hanno la possibilità di stipulare un'accordo che discosti dalla normativa precedentemente descritta. Per questo motivo l'amministratore è legittimato a chiedere copia dell'atto di compravendita.
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