PETs e PPTs: responsabilità per inadempimento contrattuale
L'utilizzo delle Privacy Enhanging Tecnologies (PETs) e delle Privacy Technologies (PPTs), secondo la normativa italiana, potrebbe generare una responsabilità contrattuale ex. art. 1218 c.c. nel caso in cui l'implementazione di queste tecnologie all'interno di un'impresa dovesse fallire o non dovesse essere portata a termine. Questo perchè l'art. 1218 c.c. trova espressa applicazione nel caso in inadempimento ad una specifica obbligazione contrattuale, come potrebbe essere quella delle PETs o PPTs.
Al contrario nel caso in cui un impresa riuscisse ad applicare queste tecnologie al suo interno, dovrà ricordarsi di porre particolare attenzione alla loro manutenzione ed aggiornamento delle stesse.
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