Sanzione di 2.875.000 euro a Enegan per fatturazione oneri non dovuti dagli utenti
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha definito il procedimentoavviato nei confronti della società Enegan, accertando l’adozione, da parte della predetta, di una pratica scorretta nell’ambito della fornitura di servizi di energia elettrica e gas, consistente sia nella fatturazione, di diverse voci di costo e penali per recesso non dovute dagli utenti, sia nell’omissione d’informazioni rilevanti e trasparenti sulla natura di tali oneri.
In particolare Enegan, in caso di recesso contrattuale, ha addebitato agli utenti oneri a titolo di recupero dei costi di attivazione che rappresentavano, viceversa, delle penali per l’uscita dal contratto, che la Società stornava in fattura solo a seguito dei reiterati reclami della clientela.
La società, inoltre, ha proceduto ad addebitare agli utenti ulteriori oneri erroneamente determinati (oneri amministrativi), o non previsti dai contratti sottoscritti dagli stessi (oneri perequativi), oppure in contrasto con la disciplina vigente (oneri postali).
In altri casi, Enegan ha modificato unilateralmente le condizioni economiche dei contratti, senza inviare una comunicazione preventiva, impedendo ai propri clienti di recedere senza spese dal contratto di fornitura, in caso di mancata accettazione delle variazioni economiche.
L’emissione di fatture inclusive di tali oneri impropri ha generato moltissime lamentele da parte degli utenti che Enegan riteneva, nella maggior parte dei casi, fondate. Ed infatti, nel riscontrare i reclami, essa riconosceva che gli oneri contestati erano “non dovuti”e derivavano da disfunzioni o anomalie del sistema di fatturazione, sino a procedere al relativo storno.
Prima della chiusura del procedimento Enegan ha comunque assuntoimportanti misure a favore dei consumatori,volte a modificare la propria politica di fatturazione, in particolare eliminando le clausole che, in caso di recesso degli utenti, consentivano alla Società di addebitare oneri aggiuntivi (penali) o di revocare gli eventuali sconti e benefici concessi al cliente in fase contrattuale.
In considerazione della gravità della condotta tenuta, l’Autorità ha irrogato a Enegan una sanzione pari a 2.875.000 euro.
Fonte:
Ufficio Stampa
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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