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Smart working: nuove proroghe nel settore privato, via settore pubblico e super fragili

Immagine del redattore: Luca BrivioLuca Brivio

Il 31 dicembre è in scadenza, per le aziende, l'obbligo di permettere ai lavoratori di lavorare da casa,. I datori di lavoro, infatti, sono obbligati per legge a permettere che i propri dipendenti lavorino da casa, a condizione che la prestazione lavorativa sia remotizzabile. Un nuovo emendamento prevede, per quanto riguarda tale norma, alcune proroghe, fino al 31 marzo 2024, alcune categorie del settore privato: genitori con figli under 14 e fragili.

I genitori con almeno un figlio under 14, infatti, potranno continuare a svolgere la prestazione in modalità agile per un ulteriore trimestre, a condizione che nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non ci sia un genitore non lavoratore.

Inoltre, i lavoratori definiti "fragili", ossia che presentano un rischio elevato qualora dovessero essere contagiati da Covid-19, avranno il diritto di proseguire ancora per un trimestre l'attività da remoto. Appartengono a questa categoria tutti coloro che per età, condizioni patologiche o terapie oncologiche presentano un alto rischio di complicazioni della malattia. Questa condizione dovrà essere certificata dal medico.

Invece, per i lavoratori cosiddetti "super-fragili", ossia tutti coloro che sono affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal Dm del 4 febbraio 2022, a condizione che vengano certificate dal medico, il diritto al lavoro da remoto scade il 31 dicembre.

Per questi lavoratori era previsto che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazioni lavorativa in modalità agile anche adibendoli a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali se più favorevoli.

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