Sopravvenienze da conversione, nessuna tassazione sui redditi
Con risposta a interpello del 23 dicembre 2022, l’agenzia delle Entrate si è espressa per la prima volta sul complesso regime di detassazione delle sopravvenienze da esdebitazione conseguite, nell’ambito di una crisi d’impresa, in presenza di perdite pregresse e di un reddito di esercizio.
Il caso riguarda una società che nel 2021 aveva concluso, con il proprio socio unico e con un creditore che in precedenza aveva acquistato presso le banche dei crediti a un prezzo inferiore a quello nominale, un accordo in esecuzione di un piano di risanamento ex articolo 67 della legge fallimentare (ora articolo 56 del Codice della crisi), convenendo la conversione di tali crediti in uno strumento finanziario partecipativo rilevata contabilmente mediante l’azzeramento dei relativi debiti e l’incremento di pari importo del patrimonio netto.
Nel medesimo esercizio in cui era stato concluso l’accordo, la Società aveva conseguito, indipendentemente dalla sopravvenienza fiscale discendente dalla conversione (pari alla differenza fra valore contabile e tributario del credito), un reddito fiscale, mentre nei periodi precedenti aveva subito significative perdite.
Le norme rilevanti sono le seguenti: il comma 4-bis dell’articolo 88 del Tuir, ai sensi del quale la conversione dei crediti in partecipazioni, alle quali sono equiparabili gli sfp, si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale di tali crediti; il successivo comma 4-ter, il quale dispone che le sopravvenienze da esdebitazione sono detassate per la parte che eccede le perdite fiscali; l’articolo 84 del Tuir, che dispone l’utilizzo delle perdite pregresse nei limiti dell’80% del reddito imponibile.
Ferma restando la rilevanza della sopravvenienza di cui al comma 4-bis, l’agenzia delle Entrate ha opportunamente ritenuto che, ai fini dell’utilizzo delle perdite fiscali pregresse, il reddito ordinario deve essere distinto da quello generato dalla sopravvenienza attiva. Tuttavia, circa la misura delle perdite pregresse compensabili con tale reddito, l’agenzia ha affermato che occorre:
a. determinare il reddito imponibile di periodo al lordo della sopravvenienza attiva;
b. utilizzare le perdite fiscali pregresse a riduzione del reddito di periodo nei limiti dell’80% di tale reddito, prioritariamente con riguardo ai redditi diversi dalla sopravvenienza attiva;
c. scomputare le perdite che residuano e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell’articolo 96 del Tuir a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione;
d. detassare, ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir, la parte della sopravvenienza eventualmente non neutralizzata mediate le perdite pregresse e gli interessi passivi di cui al punto precedente.
Assumendo pari a 250 gli «altri redditi» (cioè il reddito ordinario d’esercizio), a 200 la sopravvenienza da esdebitazione e a 250 le perdite pregresse, in base a tale tesi si ha quanto segue:
1) il reddito lordo ammonta a 450;
2) la soglia di utilizzo delle perdite pregresse, pari all’80% del reddito lordo, ammonta a 360 (450x0,80);
3) le perdite pregresse vengono imputate prioritariamente agli «altri redditi» per il loro intero importo di 250;
4) non residuano perdite con cui neutralizzare la sopravvenienza;
5) la sopravvenienza di 200, non residuando perdite, usufruisce integralmente della detassazione di cui al comma 4-ter del citato articolo 88;
6 ) complessivamente non viene quindi sottoposto a tassazione alcun reddito: non la sopravvenienza (il che è fisiologico) né il reddito di periodo: l’imponibile fiscale è dunque inferiore a quello che la società avrebbe ottenuto in assenza della sopravvenienza da conversione (il che è incoerente).
In particolare, la tesi dell’Agenzia crea un indebito vantaggio per il contribuente, tradendo la ratio degli articoli 84 e 88 del Tuir, perché, determinando la soglia di utilizzo delle perdite nella misura dell’80% del reddito complessivo e non solo di quello di periodo, quest’ultimo – come mostra l’esempio – viene neutralizzato integralmente, anziché nell’ordinario limite dell’80%.
Fonte: NT+ Fisco
Comments