Superbonus 110%: i chiarimenti della Agenzia delle Entrate
Intorno all’introduzione del Superbonus 110% stanno nascendo numerose domande che riguardano la possibilità di fruire della detrazione fiscale del 110% (il c.d. superbonus) per questo o quell’intervento, dato il numero sempre crescente di proposte di interpello dei contribuenti. Nel tentativo di sciogliere i maggiori dubbi l’agenzia delle entrate ha predisposto una sezione "Risposte alle istanze di interpello" nella quale pubblica utili chiarimenti che entrano nel dettaglio di molte casistiche particolari non contemplate o poco specificate dalla normativa. In particolare nella giornata del 9 settembre l’agenzia delle entrate ha voluto chiarire le questioni riguardanti l'acquisto di case antisimiche, le unità collabenti, gli immobili in comodato d'uso gratuito e le villette a schiera. Procediamo con ordine. Per quanto riguarda l'acquisto di case antisimiche, il contribuente ha chiesto se spetti l’agevolazione più elevata del 110% per gli acquirenti di unità immobiliari realizzati da imprese di costruzione mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici in zona sismica 1, 2 e 3 che hanno stipulato preliminari di vendita nel 2018. Nella risposta di interpello l’agenzia delle entrate ha riconosciuto la possibilità di fruire della detrazione elevata al 110% per agevolazioni antisismiche, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In ordine, invece, alla possibilità che l’impresa venditrice possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura, l'Agenzia rammenta che tale opzione è senz’altro esercitata dal contribuente che sostiene le spese ma solo previa intesa con il fornitore, rientrando tale accordo nelle ordinarie dinamiche dei rapporti commerciali. In ordine al secondo punto, ossia quello riguardante le unità collabenti un contribuente chiede se anche le spese sostenute per interventi su un’unità collabente possono rientrare nel superbonus. Le Entrate confermano tale opportunità per gli interventi realizzati su edifici F/2 (unità collabente ed inabitabile), in quanto gli stessi sono edifici esistenti, già costruiti e individuati catastalmente. Per gli Immobili in comodato, invece, alla domanda del contribuente sulla possibilità di poter godere del 110% anche in forza di un comodato, l’agenzia delle entrate ha confermato la possibilità purché regolarmente registrato e sempreché il beneficiario della detrazione sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Viene, tuttavia, rammentato che la mancanza di un titolo idoneo di detenzione dell'immobile risultante da atto registrato (al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente), precluderà il diritto alla detrazione e ciò anche se si provvedesse alla successiva regolarizzazione. Infine, sulla questione riguardante le villette a schiera, un proprietario di tale villetta di testa (dalla terra al tetto, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage (non riscaldato) intende effettuare interventi di efficientamento energetico (cappotto esterno) che porterà un miglioramento di due classi energetiche all’immobile. Il contribuente ritiene che le "villette a schiera" possano rientrare all'interno della concezione di "edifici unifamiliari" potendosi così applicare le detrazioni previste dal superbonus. Le Entrate, nel confermare la possibilità di fruire del superbonus per gli interventi effettuati su edificio residenziale unifamiliare e relative pertinenze, approfittano dell’occasione anche per ribadire alcune definizioni di carattere generale.
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