Titoli edilizi e autotutela
Il Consiglio di Stato è tornato ad occuparsi del tema dell’esproprio. In particolare il Consiglio di Stato ha analizzato la tematica in relazione alla Legge numero 241 del 1990. Secondo il Consiglio di Stato, la disciplina dell’autotutela di cui all’articolo 21nonies della Legge numero 241 del 1990, non consente di non motivare puntualmente in ordine allo stesso interesse pubblico, anche evidenziando all’interessato gli elementi che spingono all’adozione dell’atto di ritiro. Il Consiglio di Stato continua ricorda come: "presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; l'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal dare conto, della sussistenza dei menzionati presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonchè dall'eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione".
Comentários