Tutela consumatore e rilevabilità d’ufficio delle clausole abusive
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel sen- so che osta a una disposizione di diritto nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione, investito, scaduto il termine di quindici giorni previsto dal diritto interno per l'opposizione all'esecuzione forzata di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, che costituisce titolo esecutivo, di valutare, d'ufficio o su domanda del consumotore, il carattere abusivo delle clausole di tale contratto. Questo anche quando il consumatore abbia a disposizione un ricorso nel merito che gli consenta di chiedere al giudice investito di tale ricorso di procedere al controllo e di ordinare la sospensione dell'esecuzione forzata fino all'esito di detto ricorso, conformemente a un'altra disposizione di tale diritto nazionale, nel caso in cui detta sospensione sia possibile solo dietro versamento di una garanzia il cui importo è tale da dissuadere il consumatore dall'introdurre e dal mantenere un ricorso, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se il giudice nazionale non può procedere a un'interpretazione e a un'applicazione della legislazione nazionale conformi alle disposizioni della direttiva, il giudice investito di un'opposizione all'esecuzione forzata ha l'obbligo di esaminare d'ufficio se le clausole di quest'ultimo presentino un carattere abusivo, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione nazionale che osti a tale esame.
Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione IX - Sentenza 4 maggio 2023 - Causa C-200/21 -
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