Violazione privacy se si comunicano comportamenti degli alunni ad altri genitori
La vicenda da cui scaturisce il divieto di comunicare dei dati di alunni ad altri genitori è nata con un reclamo esposto dai genitori di un alunno per evidenziare il comportamento di un'insegnante che aveva inviato una mail, a tutti i genitori ed agli insegnanti della classe, informando del comportamento tenuto da 2 alunni nel corso di una supplenza.
Nel corso dell'istruttoria la scuola si era difesa sostenendo che il comportamento senza controllo, offensivo, vilendo e pericoloso tenuto dagli alunni era tale da preoccupare anche gli altri genitori e tutti gli altri insegnanti della classe. L'istituto, inoltre, sosteneva che la comunicazione fosse stata richiesta dai reclamanti e dagli stessi genitori.
Ricostruendo l'argomentazione del Garante, lo stesso in primo luogo richiama il principio secondo cui le operazioni di trattamento che consistono nella diffusione di dati e nella comunicazione sono ammesse solo quando previste da una norma, da un regolamento o atto amministrativo. Proseguendo nella propria ricostruzione il Garante ha ricordato che nelle comunicazioni scolastiche non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili degli alunni, evidenziando così che la condotta dell'insegnante era priva di una base giuridica idonea a legittimare la comunicazione di dati personali a terzi e quindi evidenziando la fondatezza del reclamo sottopostogli.
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