Agenzia delle entrate: proroga versamenti al 30.10
E’ di pochi giorni fa la notizia che per i contribuenti ISA e forfetari arriva la proroga dei versamenti al 30 ottobre. Questo significa che tutti i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, avranno la possibilità di versare quanto emerso dalle loro dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP entro e non oltre il 30 ottobre 2020. Ricordiamo che la data stabilita era il 20 luglio 2020, ovvero entro il 20 agosto 2020. Ai fini della regolarizzazione, il versamento deve essere maggiorato dello 0,80 per cento delle imposte dovute. L’art. 98-bis, del decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) prevede inoltre la proroga dei versamenti da dichiarazione da parte dei soggetti ISA, dei contribuenti in regime forfetario, di coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano il reddito secondo il regime della trasparenza fiscale. La proroga/regolarizzazione riguarda “i soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2” del D.P.C.M. 27 giugno 2020, in presenza della condizione di diminuzione del fatturato e quindi i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (soggetti ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze. Nello specifico parliamo di tutti quei soggetti che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA oppure che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione. Ma non solo; Infatti, non sono esenti dalla proroga anche quei soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, che applicano il regime forfetario agevolato (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014), che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA e che partecipano a società, associazioni e imprese, che attribuiscono ai soci i redditi per trasparenza (società di persone e soggetti assimilati e società che applicano il regime di trasparenza fiscale, ex articoli 5, 115 e 116 TUIR), aventi i requisiti sopra indicati. Requisito importante di applicabilità della proroga è il livello di fatturato, cioè si applicherà a tutti i contribuenti che abbiano subito “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”. infine, La proroga riguarda sia i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi: saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020, ivi comprese le eventuali imposte sostitutive o addizionali che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi, sia il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA e sia i versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Nel caso di mancato versamento della maggiorazione dello 0,40 o dello 0,80 per cento la sanzione prevista per l’omesso versamento si applica sulla differenza non versata, fermo restando che il versamento si considera comunque avvenuto il giorno del pagamento incompleto (cfr. circolare n. 27/E del 2 agosto 2013, par. 1).
Comments