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Daniel Piscitelli

Applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato

Avv. Riccardo Paglia e Avv. Alfredo Talenti - Lègister Avvocati


Per l’imprenditore che intenda accedere agli strumenti di regolazione previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) risulta fondamentale la possibilità di giovare delle misure protettive che garantiscono la sospensione delle azioni esecutive nei suoi confronti. Infatti, è evidente che in mancanza della suddetta tutela il procedimento di risanamento dell’impresa potrebbe essere irreparabilmente compromesso dall’introduzione di azioni esecutive individuali da parte di singoli creditori.

Sotto tale profilo, sin dall’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa, tra gli interpreti è sorto un contrasto in merito all’applicabilità delle misure protettive alla procedura di concordato semplificato.


Dibattito giurisprudenziale sull’applicabilità delle misure protettive al concordato semplificatoù

Una prima tesi, minoritaria, esclude l’applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato, in ragione della mancanza di un’esplicita previsione normativa che riconosca tale diritto all’imprenditore istante. Invero il concordato semplificato non è richiamato dall’art. 54 comma 1 CCII, e viceversa, l’art. 25 sexies CCII non richiama gli artt. 54 e 55 CCII, dando luogo ad una lacuna normativa che non può essere colmata analogicamente, data la peculiarità del concordato semplificato, la cui disciplina, peraltro, sarebbe incompatibile con la funzione delle misure protettive (in tal senso si esprimono le pronunce del Tribunale di Torino del 25 novembre 2022 e del Tribunale di Avellino del 23 marzo 2023).

Un secondo orientamento, maggioritario in giurisprudenza, ritiene invece che le misure protettive siano applicabili al concordato semplificato. Infatti, nonostante manchi un’espressa previsione di legge, il concordato semplificato può essere ricondotto alla nozione di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, ai quali sono applicabili le misure degli artt. 54 e 55 CCII (nei termini che precedono si sono pronunciati il Tribunale di Milano del 16 settembre 2022, Tribunale di Roma del 21 luglio 2022, Tribunale di Bergamo del 12 gennaio 2022).

La mancata menzione degli artt. 54 e 55 CCII nell’art. 25 sexies CCII non esclude, quindi, l’applicazione delle misure protettive al concordato semplificato. L’art. 25 sexies CCII, infatti, richiama espressamente altri articoli, stabilendo che gli effetti di tali norme si producano con la pubblicazione del ricorso. La cessazione degli effetti delle misure protettive durante la composizione negoziata della crisi non impedisce la loro riproposizione attraverso una specifica domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, conformemente all’art. 54 comma 2 CCII.


La pronuncia del Tribunale di Padova

Il Tribunale di Padova, con una decisione datata 12 ottobre 2023, ha affrontato il tema dell’applicabilità delle misure protettive al concordato semplificato. Il giudice – all’esito di un articolato iter motivazionale - ha riconosciuto l’applicabilità delle misure e le ha concesse all’imprenditore che ne aveva fatto richiesta per un periodo di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del relativo ricorso.

Secondo il Tribunale di Padova la cessazione degli effetti delle misure protettive disposte durante la composizione negoziata della crisi, come previso dall’art. 18 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI) non implica che tali misure siano vincolate esclusivamente a questa fase. L’imprenditore può richiederle nuovamente attraverso la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, che comprende anche il concordato semplificato.

La possibilità di reiterare questa domanda rappresenta un’ulteriore e importante freccia all’arco dell’imprenditore in crisi e un supporto concreto verso l’auspicato superamento di quest’ultima, visto l’ampio spettro coperto da tali misure che, come noto, include la sospensione di azioni esecutive nei confronti del soggetto in crisi.


Procedimento per la richiesta delle misure protettive nel concordato semplificato

L’imprenditore può avviare la composizione negoziata della crisi, richiedendo l’adozione di misure protettive ai sensi degli articoli 18 e 19 del CCII. Al termine dell’incarico, l’esperto comunica la propria relazione al giudice, il quale dispone la cessazione degli effetti delle misure concesse nella composizione negoziata della crisi. Nel caso in cui, all’esito delle trattative, la soluzione individuata sia il concordato semplificato (art. 23 comma 2, lett. c, CCII), l’imprenditore può richiedere, ai sensi dell’art. 40 CCII, l’accesso a questo strumento di regolazione della crisi mediante ricorso con cui si chiede l’omologazione della proposta secondo l’art. 25 sexies comma 2 CCII, immediatamente produttivo degli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. La domanda di accesso (art. 40 CCII) in forma di ricorso potrà contenere anche la domanda delle misure protettive previste dagli artt. 54 e 55 CCII che acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione del ricorso, ma per l’effetto della domanda (pubblicata).

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