Bonus ricerca e sviluppo, slitta il riversamento
di Michele Meroni, Sabino Piattone, Claudio Sabbatini Il Sole 24 Ore , Estratto da “La Settimana Fiscale ”, n. 42, p. 31-38 , 8 novembre 2023
Le imprese che hanno fruito del bonus ricerca e sviluppo indebitamente, per errori di calcolo e/o di individuazione delle spese ammissibili, possono regolarizzare le violazioni di indebita compensazione del bonus presentando telematicamente un apposito modello. Il termine, inizialmente fissato al 30 novembre 2023, è stato differito al 30 giugno 2024. Anche il (ri)versamento di quanto dovuto (senza sanzioni e interessi) è stato differito, di un anno: così il pagamento va eseguito entro il 16 dicembre 2024. In taluni casi è ammesso il pagamento rateale.
IL «VECCHIO» CREDITO D’IMPOSTA R&S
L’articolo 3, Dl 145/2013, attuato dal Dm 27 maggio 2015, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta (1) in favore delle imprese che, nel periodo 2015- 2019 (2), hanno effettuato investimenti per attività di ricerca e sviluppo (R&S).
L’ambito oggettivo degli interventi ha riguardato:
lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di seguito indicati;
acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi, inclusa l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, gli studi di fattibilità, purché non destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
L’EVOLUZIONE NORMATIVA E LE INTERPRETAZIONI
Il modificarsi della norma agevolativa e il susseguirsi di interpretazioni ha determinato, in taluni casi, difficoltà in relazione all’individuazione della natura delle attività svolte (3) e alla quantificazione delle spese sostenute ammesse al beneficio (4).
ALCUNI CHIARIMENTI FORNITI
Circolare Mise 9 febbraio 2018, n. 59990 | Con riferimento all’individuazione delle attività ammissibili al beneficio nello specifico settore del software, valgono i criteri contenuti nel «Manuale di Frascati» dell’OCSE. Si tratta dello standard riconosciuto a livello mondiale per la raccolta e la rendicontazione di statistiche comparabili a livello internazionale sulle risorse finanziarie e umane dedicate alle attività di R&S |
Rm 46/E/2018 | Gli investimenti in R&S devono presentare sia il requisito della novità, non essendo agevolabili tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse, sia il requisito del rischio finanziario nonché d’insuccesso tecnico |
Risposte Mise 29 settembre 2017 | Non si considerano attività di R&S le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti |
Cm 27 aprile 2017, n. 13/E, paragrafo 4.5 | Sono esclusi dall’agevolazione marchi, disegni e modelli |
Rm 80/E/2016 | Non sono agevolabili i costi sostenuti per l’attività di R&S intrapresa nell’ambito di corsi di formazione basati su una didattica attiva e concentrati su problematiche e su metodologie per risolverle, non avendo il carattere innovativo richiesto dall’agevolazione |
Rm 9 ottobre 2017, n. 121/E | Nel caso in cui venga modificata la durata dell’esercizio sociale, rendendola non più coincidente con l’anno solare, ad esempio anticipando la chiusura dell’esercizio dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando così nello stesso anno due distinti periodi d’imposta: 1° gennaio 2015 – 31 agosto 2015 e 1° settembre 2015 – 31 agosto 2016, si avrà che: - il primo periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione è quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015; - la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 va ragguagliata a 8 mesi per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio |
Cm 27 aprile 2017, n. 13/E, paragrafo 2.1; Cm 10 aprile 2019, n. 8/E, paragrafo 3.1; Risposta interpello, agenzia delle Entrate 2 novembre 2018, n. 58 | Quanto alla determinazione del credito d’imposta spettante, fino al 2016 esso viene determinato applicando il 25 per cento all’importo eccedente la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (anni 2012-2014, per i soggetti «solari»), ovvero, per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, a decorrere dalla data di costituzione. Il coefficiente è elevato al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il «personale altamente qualificato» impiegato nell’attività di ricerca e a quelle per i contratti di ricerca extra muros. Dal 2017, l’articolo 1, comma 15, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha aumentato dal 25 al 50% l’aliquota ordinaria del credito di imposta. In sostanza, con lo scopo di semplificare le modalità di calcolo del bonus, l’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata unitariamente al 50% per tutti i costi ammissibili. Dal 2019, la misura del credito d’imposta è nuovamente distinta in base alla tipologia di costi, ossia al 25% per tutte le voci di spesa, fatta eccezione (coefficiente del 50%) per le spese relative al personale dipendente e per i contratti di ricerca stipulati con università e con start up e PMI innovative (articolo 1, comma 70, Legge 145/2018). Quest’ultimo criterio di calcolo non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si rende necessario procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili. In sintesi, occorre individuare la quota di eccedenza su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile. La media storica (il triennio di riferimento) deve essere calcolata tenendo sempre conto di tutti i costi ammissibili sostenuti nei periodi di riferimento, ivi compresi quelli relativi alla ricerca commissionata da soggetti non residenti. La spesa complessiva per le attività di R&S devono ammontare almeno a 30.000 euro (limite da verificare con riferimento a ciascun periodo d’imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione e non in tutti i periodi d’imposta potenzialmente agevolati). Il credito d’imposta spetta comunque fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario. |
Risposta interpello 14 agosto 2020, n. 265; Cm 5/E/2016; C i r c o l a r e M i s e 38584/2019; Cm 8/E/2019, paragrafo 3.1 | L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 3, comma 11, Dl 145/2013). La certificazione della documentazione contabile ai fini della fruizione del credito d’imposta R&S compete all’organo di revisione nominato nel periodo d’imposta di riferimento, anche se in prossimità della scadenza del medesimo (risposta interpello, agenzia delle Entrate 14 agosto 2020, n. 265). Per le imprese non obbligate per Legge alla revisione legale dei conti (risposta interpello, agenzia delle Entrate 20 giugno 2019, n. 200), l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8, Dlgs 39/2010. La certificazione può essere redatta in forma libera e deve contenere l’attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell’effettività dei costi sostenuti. A tal fine non deve essere effettuata alcuna valutazione tecnica con riferimento all’ammissibilità all’agevolazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa. Ai fini dell’attività di certificazione, non sono ammessi i controlli a campione. |
Cm 16 maggio 2018, n. 10/E |
INDEBITO UTILIZZO DEL CREDITO E SANATORIA
Il credito d’imposta per attività di R&S è:
utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti e successivamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione introdotti dalla Legge 145/2018 (Cm 8/E/2019, paragrafo 3.1) (5);
automatico, non essendo sottoposto ad alcuna istanza preventiva (6).
Quest’ultimo aspetto, unitamente alla complessità della materia, ha comportato che alcuni contribuenti, anche in buona fede, abbiano utilizzato un ammontare non spettante di credito d’imposta.
Per venire incontro ai contribuenti, il legislatore ha previsto una speciale sanatoria per le indebite compensazioni del credito d’imposta R&S di cui alla Legge 145/2013, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili (articolo 5, commi 7-12, Dl 146/2021).
L’adesione ad essa – secondo le disposizioni attuative (provvedimento, agenzia delle Entrate 1° giugno 2022, n. 188987) (7) – comporta lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi, nonché la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione.
Gli aspetti principali del riversamento del credito d’imposta R&S sono sintetizzati nella tavola che segue.
SANATORIA DEL CREDITO R&S
Chi può accedere | Possono fruire della sanatoria tutti i soggetti giuridici ammessi a beneficiare del credito d’imposta R&S nel periodo di efficacia della norma (fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019). Inoltre, per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016, le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al Dm Mef 4 settembre 1996 (articolo 3, comma 1-bis, Legge 145/2013 (1)) |
Per quali violazioni è possibile accedere alla sanatoria | Si possono regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta relativo ai periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. La procedura può riguardare l’indebito utilizzo di crediti per ricerca e sviluppo, ove si realizzi almeno una delle seguenti condizioni (2): - sono state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di R&S; - è stato applicato l’articolo 3, comma 1-bis, Dl 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ai sensi dell’articolo 1, comma 72, Legge 145/2018; - sono stati commessi errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità (articolo 5, comma 8, Dl 146/2021); - sono stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento (articolo 5, comma 8, Dl 146/2021). |
Esclusione dalla sanatoria | La procedura di riversamento è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia già stato contestato «con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi» alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021 (articolo 5, comma 12, Dl 146/2021). (3) La regolarizzazione è altresì preclusa – e si decade dalla procedura di riversamento spontaneo se l’accertamento della condotta che ne preclude l’accesso è accertata dall’Ufficio anche successivamente alla presentazione della domanda – se il credito d’imposta utilizzato in compensazione è frutto di (articolo 5, comma 8, Dl 146/2021): - condotte fraudolente; - fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; - false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; - mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito d’imposta |
Presentazione del modello | Occorre presentare un apposito modello entro il 30 giugno 2024. (4) Secondo il precedente provvedimento attuativo, la domanda va presentata una sola volta (5) con modalità telematica direttamente dal contribuente ovvero da un intermediario abilitato ad Entratel (articolo 3, commi 2-bis e 3, Dpr 322/1998), previo conferimento di incarico alla trasmissione. La domanda di riversamento si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file (6) |
Termine di riversamento | Entro il 16 dicembre 2024 occorre riversare – senza possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti tributari o previdenziali di cui all’articolo 17, Dlgs 241/1997 – l’importo del credito indebitamente compensato (7), ovvero la prima delle 3 rate annuali di pari importo (8). Oltre allo slittamento in avanti per la scadenza del riversamento del credito d’imposta è previsto anche il rinvio del termine di decadenza per gli atti di recupero da parte dell’agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 12, ultimo periodo, Dl 146/2021) |
Perfezionamento della procedura | La procedura di riversamento spontaneo si perfeziona con l’integrale pagamento delle somme dovute (9), a condizione che il credito riversato rientri nell’ambito applicativo della procedura di riversamento. Nel caso in cui non venga pagata una delle rate alla scadenza stabilita, la procedura di riversamento non si perfeziona e il residuo importo ancora dovuto verrà iscritto a ruolo con irrogazione della sanzione in misura pari al 30% e applicati gli interessi con decorrenza dal 17 dicembre 2024 |
Benefici della sanatoria | Le sanzioni amministrative – previste dall’articolo 13, commi 4 e 5, Dlgs 471/1997 (10) – e gli interessi vengono integralmente stralciati. Sul fronte penale, il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater, Dlgs 74/2000 non è punibile (articolo 5, comma 11, ultimo periodo, Dl 146/2021) (11) |
Quanto al riconoscimento del bonus a questi ultimi soggetti, è intervenuta l’interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 72, Legge 145/2018 («ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano»).
Si veda il punto 1.2 del provvedimento 188987/2022, che verrà sostituito da altro provvedimento attuativo (articolo 5, comma 9, secondo periodo, Dl 146/2021).
. Gli atti o i provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato. Nell’ipotesi di adesione al riversamento spontaneo a fronte di atti di recupero o di accertamento impugnati presso la Corte di giustizia tributaria sarà opportuno presentare una istanza di sospensione del processo (articolo 39, Dlgs 546/1992), per evitare che – nelle more del perfezionamento della procedura di riversamento – venga pronunciata la sentenza. Se poi, la procedura si perfeziona il contenzioso si estinguerà (articolo 46, Dlgs 546/1992); in caso contrario, riprenderà a seguito di presentazione di istanza di riassunzione (articolo 43, Dlgs 546/1992).
Si tratta del nuovo termine stabilito con l’articolo 5, Dl 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi) che aveva differito quello del 30 novembre 2023 precedentemente fissato dall’articolo 1, comma 271, Legge 197/2022 (norma che, a sua volta, aveva prorogato il termine precedentemente fissato al 31 ottobre 2023 dall’articolo 38, Dl 23 settembre 2022, n. 144). L’originario termine era il 30 settembre 2022 (articolo 5, Dl 146/2021).
Non è prevista l’integrazione di una domanda già trasmessa; per correzioni o integrazioni è richiesto l’invio di una nuova domanda nella quale si deve barrare la casella «Istanza sostitutiva» presente sul modello, il quale dovrà essere compilato in ogni quadro ed inviato sempre entro il 30 giugno 2024.
Così secondo il Provvedimento 188987/2022, paragrafo 7.2. In caso di scarto del modello, il soggetto che ha curato la trasmissione riceve telematicamente una comunicazione e sarà necessario inviare nuovamente il modello entro i 5 giorni successivi.
I codici tributo per il riversamento sono stati istituiti con la Rm 5 luglio 2022, n. 34/E. Ad ogni modo, secondo il provvedimento 188987/2022 (il cui contenuto, come detto, potrà essere rivisto dal/dai provvedimento/i previsto/i dall’articolo 5, comma 9, secondo periodo, Dl 146/2021) stabilisce che (paragrafo 8.1): a) non possono essere scomputati dagli importi dovuti le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito; b) la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti, rispetto a quanto dovuto.
Quindi, in caso di versamento rateale dovranno essere rispettate le seguenti scadenze: 16 dicembre 2024, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Vanno corrisposti gli interessi legali per le rate successive alla prima (a decorrere dal 17 dicembre 2024).
Non è ammessa la rateazione se il riversamento riguarda crediti accertati con atto di recupero o impositivo non definitivi al 22 ottobre 2021 ovvero constatati a seguito di consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) entro il 22 ottobre 2021 (comma 12 dell’articolo 5, Dl 146/2021). Secondo il provvedimento 188987/2022, paragrafo 8.3. per «atto istruttorio» si deve intendere il PVC. Pertanto la consegna al 22 ottobre 2021 di atti istruttori diversi dal PVC non impediscono la facoltà di rateizzare. Questa possibilità è, altresì, ammessa nel caso in cui sia stato notificato un atto di recupero o un atto impositivo in data successiva al 22 ottobre 2021 ovvero sia stato consegnato un PVC dopo il 22 ottobre 2021.
Circa la possibilità di regolarizzare parzialmente le violazioni per le indebite compensazioni di crediti R&S è intervenuto un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria in occasione di uno dei consueti incontri con la stampa specializzata (Telefisco 2023 del 26 gennaio 2023). Per ulteriori precisazioni si veda infra.
Sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato, in caso di violazione consistente nell’utilizzo in compensazione di crediti ritenuti inesistenti.
Sul tema ricordiamo la pronuncia della Corte di Cassazione, sezione penale, 2 settembre 2022, n. 32330) secondo cui l’omessa acquisizione del parere del Mise sulla spettanza del credito di imposta ricerca e sviluppo (ai sensi dell’articolo 3, Dl 145/2013 e dell’articolo 8, Dm 27 maggio 2015) è irrilevante ai fini della sussistenza del reato di indebita compensazione, in quanto il sistema processuale penale, in particolare in forza del combinato disposto degli articoli 2, 3 e 479 Codice di procedura penale, esclude limiti o vincoli ai poteri decisori del giudice penale, anche in relazione alle questioni pregiudiziali, e, salvo specifiche eccezioni, persino se in relazione ad esse sia pendente un giudizio civile o amministrativo.
REGOLARIZZAZIONE PARZIALE: CHIARIMENTI DI TELEFISCO
L’agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco tenutosi il 26 gennaio 2023, ha affermato che i contribuenti che hanno ricevuto un processo verbale di constatazione dopo il 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore dell’articolo 5, commi 7-12, Dl 146/2021 che ha introdotto la sanatoria dei crediti indebitamente compensati per ricerca e sviluppo, non sono tenuti a regolarizzare tutti i crediti contestati, ma possono scegliere di regolarizzarne solo alcuni. Ciò sulla base del tenore letterale della norma. Si veda di seguito la domanda posta e la risposta diffusa dal Fisco.
TELEFISCO 2023: IL CHIARIMENTO
Argomento:
Riversamento R&S anche parziale per i verbali dopo il 22 ottobre 2021.
Domanda:
Il comma 12 dell’articolo 5 del Dl 146/2021 prevede che nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 146/2021 stesso), il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10. Si chiede pertanto conferma che è possibile procedere a riversamento parziale e fruire di eventuale rateazione in caso di notifica di processo verbale di constatazione avvenuta dopo la data del 22 ottobre 2021.
Risposta:
Con provvedimento agenzia Entrate n. 188987 del 1° giugno 2022, è stata data attuazione alla procedura di regolarizzazione in argomento.
Per i processi verbali di constatazione consegnati fino al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del Dl 146/2021), il comma 12 dell’articolo 5 del Dl 146/2021 sancisce che: «il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione di cui al comma 10».
Con riferimento, invece, ai verbali consegnati dopo il 22 ottobre 2021, in linea con il dettato normativo (che nulla dispone in merito) e con il citato provvedimento, si ritiene ammessa la possibilità di effettuare anche una sanatoria parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi, sulla base di autonome valutazioni del contribuente, che saranno successivamente oggetto di controllo da parte degli Uffici competenti, e di fruire della relativa rateazione.
Pertanto, per gli atti consegnati dopo il 22 ottobre 2021, i contribuenti dovranno indicare – nel modello di accesso alla procedura di riversamento da presentare entro il 30 giugno 2024 – i crediti indebitamente compensati che intendono regolarizzare, compilando tutti i quadri necessari ed esponendo le proprie valutazioni che saranno successivamente oggetto di controllo da parte dell’agenzia delle Entrate.
Che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, né della base imponibile Irap.
L’articolo 1, comma 209, Legge 160/2019 ha disposto la cessazione anticipata dell’agevolazione, inizialmente prevista fino al 2020. In sostituzione del bonus R&S di cui alla Legge 145/2013, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti «solari») è stato previsto – dall’articolo 1, commi 198-209, Legge 160/2019 (come modificato dall’articolo 1, comma 1064, Legge 178/2020 e dall’articolo 1, comma 45, Legge 234/2021) – un credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica e altre attività innovative (design e ideazione estetica), operante fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031 per il credito relativo ad attività di ricerca e sviluppo e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 per gli altri crediti d’imposta (articolo 1, comma 45, Legge 234/2021). Per le disposizioni attuative si veda il Dm 26 maggio 2020 e per la decorrenza delle nuove aliquote e massimali si veda la risposta interpello, agenzia delle Entrate 10 maggio 2021, n. 323.
Nei casi di dubbi riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione era possibile acquisire autonomamente il parere tecnico del Mise, inviando la richiesta tramite pec (Cm 13/E/2017).
. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, del periodo d’imposta di riferimento, direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S ammissibili. Si tratta, in particolare, dei costi relativi a (articolo 3, comma 6, Dl 145/2013): - personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di R&S (lettera a); - personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lettera a-bis); - quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con il Dm 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’Iva (lettera b);contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente (lettera c); - contratti stipulati con imprese diverse da quelle sopra indicate per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente (lettera c-bis); - competenze tecniche (es. software e programmi per elaboratore tutelati dal diritto d’autore) e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica (es. programmi coperti da brevetto per invenzione), a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (lett. d). Dal 2018 non sono più ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali della lettera d) in esame, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Tale limitazione si applica anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto (articolo 8, Dl 87/2018); - materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (lettera d-bis). Le imprese beneficiarie sono tenute a conservare, con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il credito d’imposta, tutta la documentazione utile a dimostrare l’ammissibilità e l’effettività degli stessi (articolo 7, comma 5, Dm 27 maggio 2015). Inoltre, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione (articolo 3, comma 11-bis, Dl 145/2013). Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di R&S o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del Dpr 27 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.
Così, ad esempio, il bonus maturato nel 2018 (per spese sostenute in tale periodo d’imposta, in eccedenza rispetto alla media del triennio di riferimento) può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 a partire dal 2019, dal momento in cui sono adempiuti gli obblighi di certificazione richiesti.
L’utilizzo avviene esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo 6857; cfr. Rm 97/E/2015), mediante i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Il provvedimento citato ha disciplinato le modalità e i termini per aderire alla procedura di riversamento, approvando altresì il modello contenente la relativa domanda e le istruzioni per la compilazione. Il Decreto Anticipi, oltre a differire i termini per la regolarizzazione, ha stabilito che le disposizioni attuative verranno emanate dall’agenzia delle Entrate, per cui il provvedimento 188987/2022 sarà oggetto di modifiche/sostituzione.
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