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Daniel Piscitelli

Tremonti Ambiente legata all’investimento, non alla fine dei lavori

di Damiano Peruzza, Giorgio Emanuele Degani Il Sole 24 Ore , Estratto da “NORME E TRIBUTI”, 19 febbraio 2024


Il diritto all’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 6, commi 13, e seguenti della legge 388/2020 (la cosiddetta Tremonti detassazione ambientale) spetta nel momento in cui viene avviato l’investimento e non alla successiva ultimazione dei lavori, ovvero consegna del bene in caso di locazione finanziaria.

Ciò in quanto i requisiti richiesti dalla normativa per accedere al beneficio devono sussistere all’avvio dell’investimento e non in una fase successiva. Questo è il principio di diritto reso dalla Cgt di II grado della Lombardia, con sentenza 3177/15/2023 (presidente Steinleitner, relatore De Domenico). Una società presentava istanza di rimborso delle somme conseguenti all’accesso e al conseguente utilizzo della “Tremonti ambiente”, di cui in un primo momento non aveva usufruito.

La società, con la richiesta di rimborso, dimostrava di avere tutti i requisiti normativi per accedere al beneficio; in tal senso, trasmetteva all’amministrazione finanziaria i bilanci della società, nonché quelli delle ulteriori società legate da controllo o controllate. In sostanza, veniva dimostrata la sussistenza del requisito soggettivo dell’agevolazione, ossia dell’appartenenza alla categoria delle cosiddette piccole e medie imprese.

L’ufficio negava il rimborso e il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo che la documentazione versata tanto nella fase procedimentale quanto in giudizio dalla società fosse sufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo per godere dell’agevolazione.

A fronte dell’appello dell’amministrazione finanziaria, i giudici di secondo grado lo hanno rigettato. Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità sul tema (Cassazione 5058/2022 e 21526/2022), i giudici hanno ritenuto che non è previsto alcun termine entro il quale il contribuente deve manifestare l’intenzione di valersi della detassazione connessa all’investimento ambientale, né è previsto un modulo di dichiarazione predisposto dall’amministrazione finanziaria per richiederlo.

La detassazione consiste quindi in una semplice variazione in diminuzione dell’Ires e può essere richiesta laddove la società dimostri la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi all’atto dell’avvio dell’investimento e non alla ultimazione dei lavori Inoltre, la mancata richiesta del beneficio nel relativo anno d’imposta non può dirsi imputabile ad un comportamento discrezionale o negligente della parte, ma è dovuta alla incertezza interpretativa risolta successivamente con il Dm del 5 luglio 2012.

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