Concordato preventivo e parcella avvocato
Con l'ordinanza n. 9464 del 2021, la Suprema Corte ha stabilito che, in tema di concordato preventivo, agli avvocati non si applica, in via analogica, l'art. 27 del Dm 140/2012, afferente alla quantificazione del compenso commercialisti.
Infatti, la Cassazione, nel caso di un legale che ha prestato la propria opera nella fase precontenziosa, ed in particolare nella redazione della domanda di ammissione al concordato preventivo di una società fallita, ha attribuito all'avvocato tariffe ridotte rispetto al commercialista e ha dettato le regole da seguire in una controversia avente valore superiore ad 1,5 milioni di Euro.
Per la Corte l'impossibilità di utilizzare analogicamente il suddetto articolo 27 deriva dalla diversa e specifica attività svolta dall'avvocato, sostanzialmente strumentale, propedeutica e funzionale alla intrapresa attività giudiziale, così potendo trovare nelle tariffe giudiziali adeguata e specifica remunerazione.
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