Concorso dell'amministratore nel reato di bancarotta
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, affinché si possa configurare il concorso dell’amministratore privo di delega per omesso impedimento dell’evento, è indispensabile che, in virtù di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in riferimento alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, affiori la prova dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, per lo meno segnali di allarme chiari ed evidenti, dai quali si può dedurre l’accettazione del rischio secondo i criteri propri del dolo eventuale, nella forma del dolo indiretto che si configura nell’azione omissiva di non attivarsi per scongiurare tale evento. Così ha disposto la Corte di Appello di Ancona, sezione penale, con sentenza n. 539 del 18 maggio 2020.
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